La partecipazione del professionista al disegno inteso a recuperare al patrimonio del proprio cliente esecutato il bene immobile sottoposto a procedura esecutiva e messo all’asta, fornendo utili suggerimenti sul modus operandi per realizzare lo scopo prefisso, non integra un’attività illecita o comunque idonea di per sé a configurare responsabilità di carattere disciplinare, così come analogo disvalore non è ravvisabile nella partecipazione del medesimo avvocato all’asta pubblica nella figura del procuratore “per persona da nominare”, costituendo essa attività propria del professionista forense.
Viola, invece, i doveri di probità, dignità e decoro della professione forense previsti dall’art. 38 della legge professionale e dall’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, l’avvocato che prenda interesse diretto nella vicenda utilizzando denaro proprio e che, rimasto proprietario dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione in proprio personale favore, rifiuti di restituire le somme a lui fornite dal cliente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 21 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 41