Il professionista che cerchi di deviare a proprio profitto clienti di un collega, e che nella stessa questione assista i clienti nella conclusione di una transazione affidata anche al collega, senza la di lui partecipazione, viola i principi di lealtà, correttezza e solidarietà. (Nella fattispecie al responsabile di tali illeciti è stata applicata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 30 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 141