La competenza a decidere sulla ricusazione proposta verso i componenti del Consiglio nazionale forense spetta al Consiglio medesimo anche nella ipotesi in cui la ricusazione sia proposta verso tutti i suoi membri, come previsto dall’articolo 49 r.d.l. n. 1578/33. Tale previsione, infatti, non contrasta né con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né con l’art. 111 Cost. in quanto la disciplina sulla composizione del Consiglio nazionale forense prevedendo un numero di componenti notevolmente superiore al quorum necessario per la composizione dell’organo giudicante assicura il minimo di tutela del diritto soggettivo all’imparzialità del giudice. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica del decreto di citazione, la notifica autonoma del capo di incolpazione e della decisione. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione in quanto il C.d.O. aveva aperto il procedimento ben otto anni dopo la commissione dell’illecito di carattere istantaneo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 novembre 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – Decorrenza – Eventuale apertura del procedimento penale – Irrilevanza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Tale deve essere considerata l’estorsione aggravata verso la controparte e le minacce verso il collega, a nulla rilevando l’eventualità che sia stato aperto o sia pendente un procedimento penale istaurato per lo stesso fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 novembre 2001)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Dovere di correttezza – Divieto di pubblicità – Enfatizzazione dell’esito della causa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del diritto-dovere di corretta informazione l’avvocato che con contributi indiretti ed articoli di stampa enfatizzi i risultati ottenuti, descriva i dettagli della vicenda giudiziaria, indichi i nominativi dei clienti, dei testimoni e le date di rinvio dell’udienza al solo fine pubblicitario. (Nella specie considerando che il professionista era stato assolto relativamente all’incolpazione della scorretta offerta di servizi che in realtà non risultava avvenuta, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 settembre 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa acquisizione dichiarazioni rese da terzi – Validità della decisione.
Non comporta nullità della decisione l’omessa acquisizione agli atti del procedimento delle dichiarazioni rese dai terzi, non costituendo le stesse prova documentale precostituita e ben potendo la ricorrente addurre i terzi dichiaranti come testimoni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 settembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Difesa del cliente contro l’azione personale di un collega – Omessa comunicazione al C.d.O. – Legittimità – Illecito deontologico – Non sussiste.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che proponga una azione difensiva a sostegno delle ragioni del proprio cliente e contro il collega omettendo di avvisare il Consiglio dell’ordine per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Deve, infatti, distinguersi tra le iniziative proposte dall’avvocato direttamente contro i colleghi e rientranti nella previsione del canone 22 c.d.f. e comportanti l’obbligo di comunicazione al C.d.O., e gli atti difensivi posti in essere a seguito di iniziative giudiziarie proposte da un avvocato contro un cittadino il quale per difendersi non può che affidarsi alle cure di un avvocato. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 ottobre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Omesso rendiconto – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga il mandato ricevuto in conflitto di interesse approfittando della qualità di procuratore del proprio cliente, che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme avute in ragione del mandato. (Nella specie, in considerazione dei rapporti professionali e personali intrattenuti con il cliente, che avevano ingenerato un clima di confusione, la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’omesso rendiconto, e il trattenimento di somme, l’omessa fatturazione, il conflitto di interessi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contestazione sintetica ma chiara – Legittimità.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Diritto di difesa – Sussiste.
Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa ed è regolato dalla legge professionale e in supplenza dalle norme del codice di procedura civile mentre le norme del c.p.p. sono applicabili solo se richiamate dalla legge professionale stessa. Pertanto, le esigenze di partecipazione e difesa sono garantite dall’articolo 45 r.d.l. n. 1578/33 e 47 r.d. n. 37/34, che prevedono la possibilità per il professionista imputato di essere sentito nelle sue discolpe con un termine non inferite a 10 giorni, e la necessità di comunicare all’interessato l’avvio dell’indagine disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124