E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, comma I, r.d. n. 37/13934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto perché era stato radiato dall’albo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 20 gennaio 2003)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Decisione del C.d.O. di rimessione degli atti ad altro C.d.O. – Atto inimpugnabile.
E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso una decisione del C.d.O. di rimessione degli atti ad altro C.d.O.. Infatti gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli e i conflitti di competenza. (Nella specie il consiglio dell’ordine aveva deciso l’invio degli atti relativi alla domanda di iscrizione ad un altro consiglio e quest’ultimo non si era opposto, pertanto non era sorto il conflitto di competenza ricorribile al C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 96
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Divieto di accaparramento di clientela – Studio presso agenzia infortunistica – Illecito deontologico.
L’avvocato che abbia il proprio recapito professionale presso una agenzia infortunistica pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di indipendenza e rientrante in una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente sanzionato, (a nulla rilevando l’eventualità che tale accaparramento non sia stato posto in essere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 95
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Avvocato – Procedimento disciplinare -Codice deontologico forense – Valore esplicativo – Tassatività – Non sussiste.
Le norme del codice deontologico forense elencanti i comportamenti che il professionista deve tenere costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignità, lealtà , probità e decoro professionale e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di tali principi, sono inidonee ad esaurire la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 95
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – False informazioni al cliente – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con artifici faccia consegnare somme per svolgere una attività poi in realtà mai posta in essere, che trattenga le somme così avute e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 3 luglio 2003)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, non obbliga alla sospensione del procedimento istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del provvedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 3 luglio 2003)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Composizione collegio giudicante – Fase istruttoria e fase dibattimentale – Variazione del giudice – Irrilevanza.
Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto ad esso non si applica il principio della immofìdificabilità del giudice, tra la fase istruttoria e quella dibattimentale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 3 luglio 2003)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Divieto di accaparramento di clientela – Diritto di informazione – Opuscoli contenenti offerta di servizi professionali e indicazione dei relativi compensi – Diffusione capillare – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del divieto di accaparramento di clientela e esorbitante il diritto di informazione consentito, l’avvocato che spedisca capillarmente per posta e ad un pubblico indefinito degli opuscoli contenenti l’offerta di servizi professionali con specificati i relativi compensi richiesti per ciascuna attività. Se l’informazione sull’attività professionale è consentita, sono le modalità di diffusione e la specificazione aprioristica dei compensi a determinare una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente rilevante e come tale vietato. Tale divieto, peraltro, rientra nel rispetto dei doveri di corretta informazione dei consumatori come previsti dalla normativa comunitaria che rimanda alle regole professionali di ciascun paese relative all’indipendenza, alla dignità, all’onore e al segreto professionale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Questione di legittimità costituzionale del procedimento disciplinare in relazione agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del procedimento disciplinare forense in relazione agli articoli 24, 97, 111 della Costituzione in quanto in esso il diritto di difesa e la tutela del contraddittorio sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, le formalità della citazione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme del cliente avute per partecipare ad una attività economica – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che trattenga somme del cliente affidategli per partecipare ad una attività economica al fine di averne dei profitti. (Nella specie, anche in considerazione dei cattivi precedenti, e stata ritenuta congrua la sanzione della radiazione nei confronti dell’avvocato che si era fatto consegnare dal cliente ingenti somme da investire all’estero con la promessa di guadagni eccezionali, somme che non aveva più restituite). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 settembre 2002)