Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che attestando falsamente di essere l’amministratore, incassi un assegno di spettanza di una società cliente e poi attraverso il deposito presso un terzo fiduciario acquisisca la disponibilità delle somme attraverso un assegno circolare, a nulla rilevando l’eventualità che l’avvocato fosse stato autorizzato dalla società cliente a trattenere somme a compensazione dei crediti vantati. Quello che rileva, infatti, ai fini della responsabilità disciplinare è l’inganno e la falsa dichiarazione resa ai fini di sostituirsi illegittimamente all’amministratore della società cliente, in un atto ad esso riservato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 195