Pone in essere fatti disciplinarmente rilevanti il professionista che, servendosi della funzione e delle prerogative proprie del difensore, intrattenga un rapporto di natura privata eccessivamente confidenziale ed affettuoso con il recluso nel corso dei colloqui presso la casa circondariale, scambiando altresì lettere personali ed oggetti estranei all’esercizio della difesa all’insaputa del personale penitenziario, così ponendo in essere un contegno lesivo del prestigio, della dignità e del decoro della professione, della figura dell’avvocato e dell’intera categoria professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nuoro, 15 novembre 2004).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Inammissibilità.
Ai fini della ammissibilità del ricorso, l’onere di specificare i motivi di gravame richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni in fatto ed in diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre a riesame. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro 28 maggio 2004).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di motivazione – Annullabilità.
Il provvedimento con il quale il C.d.O. deliberi la cancellazione del professionista dall’Albo, qualora del tutto privo di motivazione, deve ritenersi, prima ancora che illegittimo, addirittura inesistente e, come tale, deve essere annullato (nella specie, la cancellazione era stata disposta con “motivazione come da fascicolo”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 16 novembre 2004).
-
Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Controllo della pratica – Diniego riconoscimento semestre di pratica.
Va rigettato il ricorso proposto avverso la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che abbia negato il riconoscimento di due semestri di pratica forense al praticante avvocato, qualora quest’ultimo non abbia raggiunto il numero minimo di udienze richieste per lo svolgimento del tirocinio professionale, difettando i presupposti necessari per ritenere correttamente compiuta un’effettiva, assidua e diligente pratica, costituita dalla partecipazione ad un minimo di udienze in ogni semestre nel numero indicato dal d.P.R. 101 del 1990. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 19 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 54
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CdO – Impugnazione al CNF – Termine scaduto – Inammissibilità del ricorso.
Atteso che, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933, come modificato dall’art. 1, n. 18, l. 23 marzo 1940 n. 254, il ricorso avverso i provvedimenti dei COA territoriali devono essere proposti “entro venti giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio dell’Ordine”, deve ritenersi inammissibile il ricorso del Procuratore generale depositato oltre il predetto termine. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 27 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2006, n. 53
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità, dignità, decoro – Curatore – Abuso pubblica funzione per acquisizione beni fallimento – Illecito deontologico.
Lo sfruttamento, ancorché non trasmodante nell’abuso, della pubblica funzione di curatore ai fini dell’acquisizione, senza versamento di alcun corrispettivo, di beni del compendio fallimentare contrasta manifestamente con i doveri di probità, dignità e decoro ai quali deve ispirarsi la condotta dell’avvocato (nella specie, benché all’epoca della materiale acquisizione dei beni fosse cessata la qualità di curatore, è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 ottobre 2002).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → e art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, il professionista che, assumendo un incarico difensivo contro un precedente cliente, proponga avverso quest’ultimo un’azione giudiziale, ancorché abbia in precedenza redatto, per conto dell’ex cliente ed in ordine alla medesima vicenda, parere sfavorevole alle pretese della parte successivamente assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 24 novembre 2004).
-
Avvocati – Tenuta albi – Albo speciale patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione – Requisiti.
Ai fini della iscrizione all’albo degli avvocati “cassazionisti”, l’art. 33 del r.d.l. 1578/1933, richiede una durata di esercizio professionale effettivo e concreto, che dev’essere consumata in un periodo la cui decorrenza iniziale – in mancanza di diverse indicazioni esplicite – non può che essere posta, puntualmente, alla data di iscrizione all’albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 27 gennaio 2006).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva inviata al collega di controparte e contenete proposta transattiva – Illecito deontologico.
L’avvocato che si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e di avvocato, è tenuto a rispettare le regole che disciplinano l’attività e i comportamenti di ciascuna delle due qualità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 28 cod. deontologico, configura illecito disciplinare la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una proposta transattiva. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Inizio – Deliberazione di apertura.
Il procedimento disciplinare forense non prevede una fase anteriore a quella del formale inizio, che si ha con la deliberazione di apertura, ai sensi dell’art. 38, co.3, R.D.L. n. 1578/39, cui deve seguire la comunicazione all’interessato, prevista dal primo comma dell’art 47 R.D. n. 37/34. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).