L’azione disciplinare, ex articolo 51 r.d.l. n. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Impugnazione del solo dispositivo – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso il solo dispositivo di una decisione disciplinare del C.d.O., in quanto i motivi formulati possono essere soltanto supposti non conoscendo il ricorrente l’intera decisione. (Nella specie il ricorso era stato presentato avverso il solo dispositivo in quanto non erano ancora note le motivazioni della decisione impugnata). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Applicabilità dell’articolo 473 c.p.p.- Udienza a porte chiuse – Ipotesi di ammissibilità.
Nel procedimento disciplinare davanti al C.N.F. è ammissibile che, ricorrendo le ipotesi tassativamente previste dall’articolo 472 c.p.p., l’udienza si svolga a porte chiuse. Infatti, l’articolo 63 r.d. n. 37/1934, consente l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 473 c.p.p. che, richiamando i casi previsti dall’articolo 472 c.p.p., prevede la possibilità che il giudice sentite le parti disponga con ordinanza, pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, in deroga al generale principio di pubblicità delle udienze ribadito dall’articolo 6 n. 1 convenzione europea dei diritti dell’uomo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto – Avvocato iscritto nell’elenco speciale – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità – Rilascio di procura speciale successiva – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché iscritto nell’elenco speciale e come tale abilitato unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale presta la sua opera, a nulla rilevando ai fini dell’ammissibilità il rilascio di una procura speciale successiva alla proposizione del ricorso, quando ormai sia decorso il termine per l’impugnazione del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 30 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 3 maggio 2005, n. 77
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Avvocato – Norme deontologiche – Attività senza titolo – Avvocato iscritto nell’elenco speciale – Attività a favore di terzi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che iscritto nell’elenco speciale svolga invece attività a favore di terzi estranei all’ente e all’ufficio di appartenenza. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura per l’avvocato che, iscritto nell’elenco speciale, aveva svolto attività a favore di terzi sostituendosi alla sorella, pure avvocato, e qualificandosi in luogo di questa come la parte personalmente costituita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 75
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento e giudicato penale – Autonomia – Accertamento dei fatti in sede penale – Rinnovata valutazione disciplinare – Legittimità.
Per il principio della autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella penale gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dare luogo a responsabilità disciplinare. Pertanto l’accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale, risultante da sentenza penale passata in giudicato, non preclude il sede disciplinare una rinnovata valutazione degli stessi, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, con il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 75
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Attività in conflitto di interessi – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere fiscale l’avvocato che ometta di emettere la fattura relativa a due acconti percepiti, svolga attività per parti in conflitto di interessi e ometta di instaurare un procedimento inerente al mandato ricevuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 27 gennaio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 74
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Avvocato – norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Negligenza nell’espletamento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con negligenza svolga il mandato ricevuto, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, di restituire la relativa documentazione dopo la revoca del mandato, e di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 giugno 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Testimonianza del denunciante come unica prova – Legittimità.
La versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto e anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato. (Nella specie sono state ritenute attendibili e sufficienti ai fini della prova le dichiarazioni rese dall’esponente che contenevano elementi di fatto precisi, concordanti e documentalmente provati). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 giugno 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Ricorso al C.N.F. – Proposizione del ricorso da parte di terzi – Inammissibilità.
Il ricorso proposto da un terzo avverso la deliberazione di iscrizione all’albo del professionista è inammissibile per difetto di legittimazione. Infatti, ai sensi degli articoli 24-31 r.d.l. n. 1578/33, avverso le decisioni dei C.d.O. in materia di iscrizione all’albo può essere proposto ricorso solo dall’interessato e dal P.M.. Mentre i terzi se possono segnalare al C.d.O. o al P.M. fatti ostativi all’iscrizione, per sollecitare l’esercizio dei poteri di iniziativa in materia di corretta tenuta dell’albo, tuttavia non sono portatori di interessi legalmente protetti in sede legale. Pertanto, l’esponente non è parte del procedimento amministrativo concernente l’iscrizione, non ha diritto di partecipare allo stesso e non ha diritto di impugnare le deliberazioni e decisioni adottate dal C.d.O. in questa materia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 22 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 72