L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso e conseguentemente l’estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile ed estinto il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 9 maggio 2002). Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 49