Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga l’attività senza mandato e dopo la revoca dello stesso, ometta di informare il cliente sullo stato della causa, svolga attività in periodo di sospensione, richieda compensi eccessivi rispetto all’attività svolta, ometta di fatturare le somme percepite. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 ottobre 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Avvocato nominato curatore fallimentare – Omissioni nel compimento delle attività del curatore – Omessa redazione dell’inventario – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che quale curatore fallimentare non provveda alla redazione dell’inventario e ometta altresì di compiere gli altri atti relativi alla funzione ricoperta quali la presentazione della relazione prescritta dalla legge e il compimento di atti interruttivi della prescrizione di alcuni crediti del fallimento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 11 ottobre 2004).
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso del P.G. – Invio a mezzo posta – Rilevanza del timbro di spedizione.
Il ricorso al C.N.F. deve essere proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato inviato a mezzo posta il ricorso deve ritenersi tempestivo se la spedizione risulta essere stata effettuata entro i venti giorni prescritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 11 ottobre 2004).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Lesioni personali e violenza sessuale – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si sia reso responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni personali avvenute nel proprio studio legale ai danni di una cittadina extracomunitaria in cerca di lavoro, che era stata attirata nello studio a mezzo di una inserzione su un settimanale pubblicitario con una offerta di lavoro. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137
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Procedimento disciplinare – Procedimento ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33 – Prescrizione – Termine – Decorrenza dalla decisione penale – Legittimità.
Relativamente agli affetti della prescrizione dell’azione disciplinare occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 44 è obbligatorio abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda ipotesi il termine decorre dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale anche se il C.d.O. venuto a conoscenza del fatto abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo per l’avvenuto inizio dell’azione penale. Tale disciplina, peraltro, non è mutata per effetto del nuovo testo dell’articolo 653 c.p.p. Pertanto non può dichiarasi prescritta l’azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 l.p.f. istaurata nel termine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l’eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente o che l’azione disciplinare sia stata iniziata e poi sospesa in attesa della decisione penale definitiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e probità – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito presso l’ufficio di una società, condividendone, peraltro, l’utenza telefonica e ponga in essere una ipotesi di accaparramento di clientela offrendo prestazioni professionali a terzi a mezzo di una associazione di mutilati e invalidi civili il cui rappresentante si recava a casa dei potenziali clienti per convincerli a conferire l’incarico al professionista stesso. (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 16 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 136
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Assunzione di carica di amministratore di una società – Reato di bancarotta – Illecito disciplinare.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che amministrando una società commerciale si renda responsabile del reato di bancarotta. (Nella specie, in considerazione della intervenuta prescrizione dell’imputazione relativa all’assunzione della carica incompatibile di amministratore è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due in luogo della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 29, marzo 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 135
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Procedimento disciplinare – Azione disciplinare ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33 – Prescrizione – Termine di decorrenza dal momento della conclusione del processo penale.
L’azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella precedente che contempla un potere un potere disciplinare generale per fatti atipici purchè riconducibili a comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale, nasce come azione specifica nei confronti dell’avvocato che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso; pertanto il termine prescrizionale di questa azione disciplinare decorre dal momento in cui l’azione penale si sia conclusa con sentenza divenuta irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 29, marzo 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 135
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Tenuta albi – Iscrizione – Ricorso al C.N.F. – Ricorso del P.G. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
E’ tardivo e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso un provvedimento di iscrizione all’albo, presentato dal Procuratore generale oltre il termine perentorio, fissato dall’art. 31 r.d.l. n. 1578/33, di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 13 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 134
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Tenuta albi – Albo degli avvocati con patrocinio davanti le giurisdizioni superiori – Iscrizione – Requisiti.
Per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori è necessaria la permanenza dell’iscrizione e lo svolgimento di 12 anni di attività legale quale avvocato, come previsto dall’art. 33 r.d.l. n. 1578/33. Pertanto deve essere rigettata la domanda di iscrizione dell’avvocato se al momento della domanda non era maturato il predetto termine, a nulla rilevando l’eventualità che nella decisione la data di riferimento per la decorrenza del termine era stata erroneamente indicata). (Rigetta il ricorso avverso decisione comitato del C.N.F. per la tenuta dell’albo speciale, 14 dicembre 2006).