Non integra illecito disciplinare il contegno del professionista che, ritenendo di operare con il consenso del collega avversario, in buona fede contatti direttamente la controparte al fine di comporre in via transattiva il giudizio pendente tra la stessa ed il proprio assistito. Invero, la consapevolezza di operare con il consenso del collega esclude la volontà cosciente dell’azione e, dunque, il presupposto soggettivo della responsabilità disciplinare, alla quale sempre va ricollegata la coscienza e la volontà dell’azione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 15 dicembre 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Deliberazione C.d.O. di avvio del procedimento disciplinare – Atto endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità.
Oggetto della impugnativa innanzi al CNF sono esclusivamente i provvedimenti disciplinari, ossia le decisioni che abbiano definito un procedimento disciplinare con la irrogazione di una sanzione nei confronti del professionista iscritto all’Albo. Non è pertanto suscettibile di gravame la deliberazione del Consiglio dell’Ordine che avvia un procedimento disciplinare, trattandosi di atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non è idoneo ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Napoli, 24 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 213
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Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Adeguatezza.
Deve essere riconsiderata l’entità della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale al professionista (sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei), qualora a quest’ultimo sia stata già inflitta una sanzione più ridotta (sospensione dall’esercizio professionale per mesi due) per il fatto di aver tenuto un comportamento analogo in altra vicenda disciplinarmente rilevante (il CNF, nella specie, ha ritenuto di poter contenere il periodo di sospensione in mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 15 maggio 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità e decoro – Sito web personale – Pubblicazione foto sconvenienti – Illecito deontologico.
L’avvocato, in ogni attività che comporti l’esposizione personale al pubblico, deve improntare la propria condotta a dignità e decoro, sicché deve ritenersi palesemente contrario a tali principi l’inserimento, in un proprio sito web, di fotografie ritraenti una giovane donna (nella specie la moglie del professionista) in abbigliamento discinto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 10 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 211
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Mancata sottoscrizione ricorrente – Patrocinio difensore non iscritto nell’Albo speciale – Inammissibilità.
La parte, quando abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente senza il ministero di altro difensore, potendo altresì, ai fini della proposizione del ricorso al CNF, conferire mandato ad un avvocato iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati all’esercizio della funzione difensiva davanti alle Magistrature superiori, come si ricava dal disposto dell’art. 60 del r.d., n. 37/1934. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente che non abbia sottoscritto il ricorso personalmente ed abbia altresì dato mandato ad altro professionista non abilitato all’esercizio della difesa dinanzi al CNF, poiché non iscritto nell’albo speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Venezia, 4 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 210
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti.
Ai sensi dell’art. 14 co.2 del R.D. n. 37/1934, in caso di cancellazione del praticante dal relativo registro va applicato il 2° comma dell’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, il quale, a sua volta, prescrive che la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni. Va pertanto accolto il ricorso proposto dal praticante avvocato avverso la delibera con cui il CdO ha disposto la decadenza dello stesso dall’esercizio del patrocinio e la cancellazione dal Registro dei Praticanti, qualora non risulti, come nella specie, che al ricorrente sia stato assegnato un termine non minore di 10 giorni per presentare le proprie deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 17 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 209
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di colleganza e correttezza.
L’iniziativa del professionista che presenti un esposto al CdO contro il collega querelante in prossimità dell’udienza di celebrazione del processo penale a carico della cliente del primo costituisce esercizio di indebite pressioni, al fine di “ammorbidirne” l’atteggiamento. Tale condotta, in sé riprovevole, ancorché non vietata da una specifica norma deontologica, è contraria ai principi generali di lealtà e correttezza e di colleganza previsti, rispettivamente, dagli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → (il CNF, nella specie, pur confermando la responsabilità disciplinare, ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione per mesi sei, limitandola al minimo di mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Udine, 6 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 208
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
Benché i provvedimenti del Consiglio dell’Ordine possano essere impugnati personalmente dall’interessato anche se non iscritto nell’albo speciale degli avvocati ammessi alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori – quale è appunto quella del Consiglio nazionale forense -, è altrettanto incontestabile che tale diritto, concesso in eccezione ai principi che regolano l’assistenza davanti alle giurisdizioni superiori, è condizionato dall’iscrizione del ricorrente in un albo ordinario che lo autorizzi all’esercizio delle funzioni di avvocato. Il ricorrente, pertanto, qualora sia iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può difendersi personalmente, dovendo munirsi di difensore iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio della funzione difensiva davanti alle Giurisdizioni superiori, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto dello jus postulandi. (Dichiara inammissibile i ricorsi avverso il silenzio e la decisione del C.d.O. Ancona, 10 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine perentorio ex art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578 – Inammissibilità.
Per costante giurisprudenza del CNF, il ricorso avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare proposto oltre il termine perentorio di venti giorni ex art. 50, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 deve ritenersi tardivo e, come tale, va dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Modena, 9 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 206
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Morte del ricorrente – Cessazione materia del contendere – Estinzione del procedimento.
Il decesso del professionista comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del relativo procedimento, poiché preclude all’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda, rendendo pertanto inutile la decisione, essendo la sanzione strettamente personale e, comunque, non più suscettibile di esecuzione. (Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 26 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 205