L’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico (nella specie l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →) costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché, come è noto, le norme del codice deontologico hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 19 ottobre 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione – Rinnovazione – Legittimità.
La rinnovazione della citazione (rectius, la nuova citazione), è atto perfettamente legittimo, potendo bastare anche un semplice avviso per la nuova udienza, così come è altrettanto legittimo il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, trattandosi di un mezzo ordinario di vocatio espressamente previsto dall’art. 47 citato decreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 20 aprile 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Amministrativa – Disciplina.
Il procedimento dinanzi al CdO ha natura amministrativa e non giurisdizionale, si conclude con una decisione e non con una sentenza ed è governato dalle norme particolari della legge professionale o, in mancanza, da quelle del rito civile e, se richiamate espressamente, da quelle del rito penale; ne consegue che la verifica della legittimità dell’azione amministrativa dell’ordine professionale relativamente al diritto di difesa, al quale è ordinato il meccanismo della vocatio in ius, va condotta con precipuo riguardo alla procedura delineata dal r.d.l. n. 1578/33 e dal r.d. n. 37/34, le cui regole essenziali risultano dettate dall’art. 48 r.d. 37/34. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 20 aprile 2005).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Cancellazione dal registro dei praticanti – Audizione giustificazioni interessato – Necessità.
In tema di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, deve ritenersi che, trattandosi di procedimento amministrativo, la risalente norma di cui all’art. 37, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45, (che pur si riferisce al procedimento disciplinare e non a quello della cancellazione dall’albo, debba essere interpretata alla luce dei successivi principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria, in materia di pubblicità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (artt. 1, 7 e 8 L. n. 241/90, così come modificata dalla L. n. 15/2005), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Una interpretazione così orientata, pertanto, fa ritenere che la cancellazione “amministrativa” dell’art. 37 non possa essere disposta “se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni”, nel senso che l’interessato deve essere previamente messo in condizioni di conoscere le specifiche ragioni della convocazione e gli deve essere assegnato un termine per approntare le proprie difese, dovendo conseguentemente farsi applicazione dell’art. 45, che disciplina i modi perché siano rispettati i suddetti principi (nella specie, la ricorrente ha conosciuto gli specifici motivi della convocazione soltanto in sede di audizione, cui è subito seguito il provvedimento di cancellazione, così configurandosi la violazione degli artt. 37 e 45 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato da parte del CNF). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Vicenza, 6 dicembre 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Adeguatezza.
Ancorché debbano ritenersi sussistenti le violazioni deontologiche contestate e sanzionate dal CdO con la sospensione del ricorrente dall’attività professionale per mesi quattro, va accolta la richiesta di attenuazione della sanzione allorché il professionista si sia diligentemente adoperato per attenuare le conseguenze della propria negligenza, peraltro verificatasi per ragioni familiari in un momento difficile della sua vita (il CNF, nella specie, in parziale riforma della decisione impugnata ha applicato al ricorrente la sanzione della censura in luogo della sospensione di mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 5 dicembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza sottoscrizione segretario – Mancata attestazione deposito – Nullità.
Ai sensi dell’art. 51, co. 3, del R.D. n. 37/1934, la pronuncia del CdO conclusiva del procedimento disciplinare che sia priva della sottoscrizione del segretario e della mancata attestazione del deposito in segreteria deve ritenersi viziata da nullità insanabile, trattandosi di requisiti essenziali che costituiscono parte integrante del provvedimento decisorio e la cui omissione va ad incidere sulla autenticità dell’atto conclusivo del procedimento. (Dichiara la nullità della decisione C.d.O. Pesaro, 22 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Rilevanza condizioni salute incolpato – Bilanciamento gravità violazioni – Ammissibilità.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non fornisca informazioni sullo stato della causa a fronte delle ripetute richieste del cliente e non dia riscontro alle comunicazioni del CdO, pur avendo ricevuto dal proprio assistito il pagamento di una somma notevole in relazione all’esiguità dell’attività svolta. Tuttavia, qualora le condizioni di salute dell’incolpato siano di tale, obbiettiva e documentata gravità da attenuare il grado di consapevolezza, di presenza e di attenzione rispetto alle quotidiane incombenze della vita professionale, il bilanciamento della gravità delle violazioni ritenute sussistenti con lo stato personale certamente di particolare e rilevante difficoltà consente di sanzionare la condotta illecita con tre mesi di sospensione dall’esercizio della professione in luogo dei quattro decisi dal Consiglio territoriale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 27 settembre 2004 – 9 giugno 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzioni disciplinari – Esecutività – Dies a quo.
La sanzione disciplinare, salvo che la Suprema Corte non ne disponga in pendenza dell’eventuale ricorso la sospensione dell’esecuzione, inizia a produrre i suoi effetti ex lege dalla data della notificazione della decisione del CNF al professionista, non essendo necessaria l’integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della relativa operatività da parte del CdO che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 1 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Illecito deontologico.
Viola gli art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → e art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → il professionista che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa, censurando senza ragione alcuna il comportamento del Collega mediante l’espressione di apprezzamenti denigratori nei suoi confronti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Oristano, 20 ottobre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. di non doversi procedere per prescrizione – Impugnazione – Richiesta formula più favorevole – Rigetto.
Va respinto il ricorso con il quale l’interessato, impugni la decisione del CdO di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in luogo di una formula più favorevole, in applicazione analogica dell’art. 129 c.p.p. Invero, pur prescindendosi dalla discutibile applicabilità anche alla fase giurisdizionale del procedimento disciplinare delle norme della procedura penale e non piuttosto di quelle del rito processuale civile, la possibilità di applicare la citata norma presuppone l’esistenza di un processo, ossia l’esercizio in atto di giurisdizione, restando invece preclusa quando, come nel caso di specie, il procedimento non sia pervenuto alla fase giurisdizionale, essendo pacificamente tutta di natura amministrativa l’attività disciplinare dei Consigli territoriali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Frosinone, 4 ottobre 2005).