La valida proposizione del ricorso dinanzi al CNF postula la sottoscrizione del ricorrente, regolarmente iscritto all’Albo degli avvocati, o di avvocato iscritto all’Albo speciale munito di specifico mandato. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso presentato personalmente dall’interessato privo dello “ius postulandi” ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, e non assistito da un legale abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 5 aprile 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Mancata partecipazione alle udienze – Illecito deontologico – Sussistenza.
La reiterata assenza del difensore alle udienze costituisce mancato compimento di atti inerenti al mandato difensivo e, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Varese, 8 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 223
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Doveri di dignità e decoro – Violazione – Illecito deontologico.
Viola i doveri di lealtà, correttezza, dignità e probità cui ciascun professionista è tenuto, nonché il prestigio ed il decoro dell’intera classe forense, l’avvocato che, nel corso di un giudizio civile, metta in atto atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei colleghi, delle parti, dei testi e del Giudice non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che l’incarico di cui è stato investito il difensore per sua natura obbligatoriamente comporta (il CNF, nella specie, ha ritenuto congrua la sanzione della censura inflitta al professionista che, nel corso di un’udienza civile, ostacolava con grida ed escandescenze il regolare svolgimento dell’udienza civile, nel corso della quale si stava svolgendo una prova testimoniale, e toglieva altresì di mano al Giudice i fogli del verbale onde impedire allo stesso magistrato la verbalizzazione di quanto aveva dichiarato il testimone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 22 settembre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzioni disciplinari – Natura amministrativa – Applicazione principio retroattività legge più favorevole – Esclusione.
Le sanzioni disciplinari costituiscono sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, restando invece soggette, in via generale, al principio di legalità e di irretroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole. In difetto di espressa previsione, pertanto, deve escludersi che agli illeciti disciplinari possa applicarsi il principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 c.p., co. 2 e 3. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 1 dicembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita.
In presenza di una formale delega conferita dal cliente al proprio difensore quale indicatario ex art. 1188 c.c. per l’incasso della somma dovuta dalla parte debitrice con contestuale liberazione della stessa, unitamente alla circostanza dell’esplicito invito al soccombente ad erogare l’importo direttamente al legale, deve ragionevolmente presumersi, sino a prova contraria, che il pagamento sia effettivamente finalizzato a regolare i rapporti tra cliente ed avvocato. Conseguentemente, va esclusa la configurabilità di un comportamento deontologicamente scorretto nel contegno del professionista che, formalmente delegato dal proprio cliente, riceva dalla controparte soccombente il pagamento dell’importo risultante dal provvedimento giudiziale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Busto Arsizio, 2 dicembre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Sito Web – Contenuto – Informazione professionale non veritiera – Pubblicità decettiva – Illecito deontologico – Sussistenza.
Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, mediante il proprio sito web, prospetti fallacemente la possibilità di avvalersi di “particolari procedure” per “ottenere un divorzio consensuale in pochi mesi (6-7 mesi) anche senza che siano passati i tre anni dalla separazione e, perfino, senza una preventiva separazione e, quindi, arrivando subito al divorzio con un unico provvedimento”, senza specificare che tale possibilità consegue soltanto all’avvio di una procedura in un non meglio specificato paese estero, trattandosi di informazione professionale che non rispetta i limiti essenziali della veridicità e completezza ed assume anzi i caratteri della pubblicità decettiva, contraria come tale ai doveri di dignità e decoro che devono costantemente informare la condotta dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Modena, 10 ottobre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in quanto idoneo ad integrare gli estremi del tentativo di accaparramento di clientela, l’avvocato che offra a taluni soggetti arrestati ed in attesa di celebrazione di rito direttissimo la propria opera professionale, pur essendogli nota la circostanza che i medesimi hanno già nominato quale difensore di fiducia altro collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 21 dicembre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Mancata partecipazione all’udienza – Insussistenza pregiudizio – Illecito deontologico – Sussistenza.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale del CNF, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad un’udienza, per altri concomitanti impegni processuali, non garantendo un’adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini dell’illecito disciplinare che siffatto comportamento non abbia determinato alcun pregiudizio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 4 maggio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Revoca sanzione da parte del C.d.O. – Rinuncia al ricorso – Inammissibilità ricorso.
La rinuncia al ricorso avverso la decisione del C.d.O., presentata dal ricorrente a seguito della revoca della sanzione da parte del Consiglio territoriale, determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 12 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 216
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Rigetto – Mancata audizione richiedente – Annullabilità.
Va annullata per mancanza di motivazione la decisione con cui il CdO rigetti la domanda di iscrizione all’Albo per motivi di incompatibilità o di condotta senza prima aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni, ai sensi dell’art. 31 del R.D.L. n°1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 1 febbraio 2007).