La specificazione dei motivi d’appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze ed anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’indicazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. (Nella specie nel ricorso sono contenuti semplici e brevi enunciazioni ma non sono specificati i motivi di gravame). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 giugno 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di terzi. (Nella specie è stata confermata la azione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192
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Procedimento disciplinare – Indicazione dei testimoni – Indicazione dei capi su cui sentire i testimoni – Necessità.
Nel procedimento disciplinare il ricorrente può addurre testimoni a sua difesa nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, indicando, inoltre, i capi su cui costoro dovranno essere uditi; pertanto, non configura una ipotesi di violazione del diritto di difesa l’omessa audizione dei testi indicati dal ricorrente se lo stesso non li abbia tempestivamente indicati e non abbia provveduto ad articolare i capitoli sui quali gli stessi avrebbero dovuto essere interrogati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Corruzione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si renda colpevole del reato di corruzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 191
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Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Azione ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33 – Natura – Prescrizione – Decorrenza dal momento della conclusione del processo penale.
L’azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella prevista dal precedente art. 38, che contempla un potere disciplinare generale per fatti atipici purché riconducibili a comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale, nasce come azione specifica nei confronti dell’avvocato che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza penale di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”; pertanto il termine prescrizionale di questa azione disciplinare decorre dal momento in cui l’azione penale si sia conclusa con sentenza divenuta irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 191
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Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Motivi.
La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma è sufficiente che valuti la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza di procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti – Sospensione del procedimento disciplinare – Necessità.
In tema di rapporti tra giudizio disciplinare e penale, vista l’efficacia di giudicato della sentenza penale ex art. 653 c.p.p. come modificato dall’art. 1 legge n. 97/2001, qualora sia pendente, nei confronti dell’incolpato anche il procedimento penale per i medesimi addebiti contestati dal C.d.O., il procedimento disciplinare, conformemente al nuovo indirizzo delle S.U. della Suprema corte di cassazione, deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino a quando non intervenga sentenza penale irrevocabile. (Nella specie è stato sospeso il giudizio disciplinare aperto nei confronti dell’avvocato accusato anche in sede penale di appropriazione indebita e truffa aggravata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di indipendenza – Avvocato nominato arbitro – Precedente rapporto di clientela con una delle parti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 gennaio 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e indipendenza – Assunzione di pratiche tramite agenzia – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di una agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere una ipotesi di non consentito accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 ottobre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Richiesta di compensi al cliente ammesso al gratuito patrocinio – Omessa comunicazione al cliente di non essere iscritto nell’elenco degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di comunicare alla parte di non essere iscritto nell’elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio e chieda al cliente ammesso al patrocinio a spese delle stato il pagamento di una parcella fatta vistare dal C.d.O. nella forma della parcella ordinaria del difensore di fiducia. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 16 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 187