E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore che non sia legittimato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 5 giugno 2006).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/34, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 5 giugno 2006).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato così come previsto dall’art. 50, comma 2, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 5 giugno 2006).
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Tenuta albi – Elenco speciale – Avvocato nominato direttore amministrativo A.S.L. – Incompatibilità – Sussiste.
E’ incompatibile, e non può essere iscritto nell’elenco speciale il professionista nominato direttore amministrativo di una ASL; l’art. 3, infatti, prevede l’incompatibilità della professione forense con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello stato, delle province e dei comuni e di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello stato; tale deve essere considerata la regione e gli enti da questa controllati, salva l’ipotesi che il professionista stesso sia assoggettato in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente, che sia autonomo dagli altri uffici e che lo stesso svolga solo attività legale e non di dirigenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 6 giugno 2006).
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Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Integrazione della motivazione – Legittimità.
Il C.N.F., investito del ricorso avverso una decisione del C.N.F., in estrinsecazione del sindacato di merito, ha il potere sia di completare che di integrare e approfondire la motivazione, ferma restando la corrispondenza della motivazione stessa al contenuto dei capi di incolpazione. (Nella specie peraltro il C.d.O. aveva motivato se pur in modo sintetico la decisione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 6 giugno 2006).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 90
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Procedimento disciplinare – Audizione testi – Omessa audizione testi indicati – Validità della decisione.
Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testimoni indicati, quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Nella specie peraltro i testimoni non ascoltati erano stati indicati dal presidente e comunque l’articolo 48 r.d. n. 37/34, non prevede l’obbligatorietà dell’audizione degli stessi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 90
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Omesso deposito copia della decisione impugnata – Irrilevanza.
Secondo i principi generali che sorreggono la disciplina del procedimento civile d’appello la mancata allegazione al ricorso d’appello dell’atto impugnato non integra l’improcedibilità dell’impugnazione qualora il giudice abbia comunque modo di averne conoscenza; pertanto è valido il ricorso al C.N.F. presentato omettendo di allegare la copia della decisione impugnata, ex art. 59 r.d. n. 37/34, se comunque il C.N.F. abbia avuto modo di conoscere la decisione perché inserita nel fascicolo trasmessogli dal C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 90
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Sottoscrizione del difensore – Omesso conferimento di specifico mandato – Omessa sottoscrizione del professionista imputato – Inammissibilità del ricorso.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore, sprovvisto di un mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del provvedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata del professionista incolpato per la precedente fase davanti al C.d.O., avente, peraltro, natura amministrativa e non giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 26 maggio 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di probità – Dovere di verità – Utilizzo in una procedura esecutiva di un documento falso – Omessi chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi in una procedura esecutiva un documento falso ai fini di ottenere la sospensione della procedura stessa e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 luglio 2007, n. 88