L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta da parte del ricorrente determina di per sé l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 9 novembre 2005). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. EQUIZZI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 201