In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria, e, per altro verso, per la prospettiva di travolgere situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09).
La legge n. 393/03 non si pone in contrasto con gli artt. 10 e 81 del Trattato CE, i quali vietano agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore provvedimenti idonei ad eliminare l’effetto utile della libera concorrenza, atteso che la libera concorrenza va tutelata a parità di condizioni fra i soggetti interessati, e dunque tra gli avvocati che esercitano la professione pleno jure, mentre non può trovare applicazione laddove sussistano elementi distortivi della concorrenza stessa quale la possibilità, esistente nel nostro ordinamento nazionale fra il 1996 ed il 2006, di esercitare la libera professione di avvocato godendo nel contempo della copertura retributiva assicurata dal pubblico impiego, sia pure part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 5 febbraio 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione d’ufficio – Incompatibilità sopravvenuta – Applicabilità.
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Rilevanza – Esclusione.
L’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933, che disciplina da parte del C.d.O. istituito presso ogni tribunale civile e penale la tenuta dell’albo degli avvocati, non si riferisce ai fini della cancellazione d’ufficio esclusivamente a coloro che abbiano ottenuto l’iscrizione in base a titoli e requisiti inesistenti al momento dell’iscrizione, non escludendo affatto che il locale Consiglio possa provvedere alla cancellazione anche degli iscritti per i quali sia intervenuta, successivamente all’iscrizione, una causa d’incompatibilità. L’art. 16 del R.D.L. n. 1578/33 è una norma con forza di legge, che in quanto tale ben può essere integrata da norme successive di pari rango nella gerarchia delle fonti, quale la legge n. 339 del 2003. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 5 febbraio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Prescrizione – Rilevabilità d’ufficio – Anteriori attività istruttorie informali – Effetto interruttivo – Esclusione – Condotte omissive – Mancata costituzione nel giudizio di appello – Dies a quo – Udienza collegiale.
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, qualora l’incolpazione concerna la mancata costituzione nel giudizio d’appello e l’omessa comunicazione al cliente di tale possibilità, entrambe le condotte omissive rilevano a partire dal momento in cui la costituzione nel giudizio d’appello non è più consentita dalle norme processuali, segnato dalla data dell’udienza collegiale, giacchè è in tale momento che possono dirsi consumate le omissioni, sia quella processuale sia quella dell’informativa al cliente.
Sono ininfluenti, quali potenziali eventi interruttivi della prescrizione dell’azione disciplinare, le anteriori attività istruttorie informali, in quanto non univocamente espressive della potestà punitiva affidata dall’ordinamento al Consiglio territoriale dell’ordine. L’art. 51 L.P. sottopone, infatti, alla prescrizione estintiva specificamente l’esercizio dell’azione disciplinare, il cui tipico atto propulsivo d’avvio è costituito esclusivamente dalla comunicazione di cui all’art. 47 del Regolamento approvato con R.d. 22 gennaio 1934, n. 37. (Dichiara estinto per prescrizione dell’azione disciplinare il procedimento su ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 ottobre 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Nozione – Comunicazione indirizzata a colleghi professionisti – Illecito deontologico – Esclusione.
Il disvalore deontologico dell’attività di acquisizione della clientela, di per sé lecita e tanto più nell’attuale contesto in cui l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme pongono in evidenza l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale, risiede negli strumenti usati ai fini dell’accaparramento, i quali non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possono esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”.
Deve ritenersi inidonea ad integrare la illecita condotta dell’accaparramento di clientela la comunicazione che abbia carattere sostanzialmente informativo e sia indirizzata verso un ben determinato gruppo di soggetti qualificati (professionisti) in grado di svolgere sulla stessa un completo e pertinente esame critico e che, sia pur indirettamente sollecitatoria di possibili rapporti clientelari, delinei un ambito di professionale disponibilità senza l’utilizzo di mezzi illeciti ma al contrario aperti e trasparenti, non contrastanti con i parametri di correttezza e decoro che sempre devono connotare l’attività dell’avvocato. (Nella specie, la comunicazione era rivolta non a terzi potenziali clienti ma a colleghi professionisti potenziali concorrenti, ai quali si proponeva soltanto un servizio per superare la difficoltà di trovare nell’ambito del distretto avvocati iscritti all’albo del Foro ecclesiastico regionale, ragion per cui il CNF ha escluso che la stessa fosse idonea ad alterare il fisiologico rapporto concorrenziale nel quale si sostanzia il concetto di accaparramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 1 febbraio 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Art. 22 c.d.f. – Contenuto – Fattispecie – Collega associato nella difesa – Iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella – Illecito deontologico.
Allorquando, in sede di scrutinio del rapporto di colleganza professionale, si tratti di applicare una norma dal contenuto necessariamente ampio quale l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, il fatto deve essere valutato in tutti i suoi aspetti e sfaccettature, senza limitarsi al mero dato formalistico documentale, posto che un comportamento pur teoricamente ineccepibile dal mero esame documentale può prestarsi a censura quando denoti nella sostanza (per le modalità con cui è avvenuto, le circostanze che lo hanno accompagnato, gli atteggiamenti concretamente tenuti dalle parti) profili non conformi alla correttezza e alla lealtà, i quali, peraltro, non possono per loro stessa natura esser valutati in via meramente astratta e formale.
L’art. 22 c.d.f. pone una regola di carattere generale, indicando poi specifiche norme comportamentali destinate a regolare, in modo non tassativo ed esaustivo, casi singoli e assolutamente comuni. Il fatto che il comportamento tenuto dall’incolpato non rientri in uno dei tre canoni esemplificativi contenuti nella seconda parte dell’art. 22 non preclude pertanto la valutazione di disvalore del comportamento medesimo per violazione della generale norma che gli impone di ispirarsi a correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi.
Viola l’art. 22. c.d.f. l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, né può costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 26 giugno 2008). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Ricorso mirante alla “revisione” del processo – Inammissiblità – Applicabilità norme codice procedura penale – Esclusione.
Il ricorso mirante alla “revisione” del processo è inammissibile, atteso che l’istituto della revisione è previsto non quale strumento di impugnazione delle sentenze del C.N.F. in materia disciplinare, ma dal solo codice di procedura penale avverso le decisioni in materia penale, codice le cui norme devono ritenersi inapplicabili alla materia disciplinare, ove, per quanto non previsto dalla legge professionale forense, deve invece farsi ricorso alle norme del codice di procedura civile. (Nella specie, peraltro, il CNF ha escluso che il ricorso potesse essere considerato ammissibile quale impugnazione sub specie di revocazione, invece consentita quale mezzo di gravame avverso le sentenze del C.N.F. Forense in quanto previsto dal codice di rito civile, dal momento che la revocazione è mezzo di impugnazione “limitato” o “a critica vincolata”, a carattere eccezionale, prevista solo per un numero limitato di motivi tassativamente elencati dall’art. 395 c.p.c. nessuno dei quali indicato nella domanda del ricorrente). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la revisione della decisione C.d.O. di Lucca, 11 aprile 2003).
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Cancellazione – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Annullamento.
Atteso che, coerentemente con la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 e dell’art. 45 L.P., la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il professionista deve essere previamente messo in condizione di conoscere le specifiche ragioni e finalità del procedimento che lo riguarda e gli deve essere assegnato un termine per approntare e pre-sentare le proprie difese, che deve poter svolgere anche oralmente, nel rispetto dei minimi principi nell’ambito dei procedimenti tipicamente disciplinari. Va pertanto annullato il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, restando tuttavia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale, qualora il ricorrente, pur avendone fatto richiesta e-splicita, non abbia avuto notizia della seduta destinata all’esame della sua posizione senza che gli fosse asse-gnato un termine per l’esposizione di osservazioni e difese in ordine alla propria situazione soggettiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 12 aprile 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento – Impugnabilità – Sindacato – Limiti – Legittimità avvio del procedimento – Ammissibilità – Valutazioni di merito – Esclusione.
Il giudizio di impugnazione della delibera di apertura del procedimento, che conformemente all’orientamento espresso dalle SS.UU. della Cassazione consente di riallineare il sistema mediante un più veloce intervento di un giudice terzo ed imparziale, deve essere limitato al mero controllo di legittimità dell’avvio del procedimento onde poter arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti, con ciò escludendosi qualsiasi valutazione di merito che finirebbe per risolversi in un’indebita anticipazione del giudizio che ancora deve essere celebrato e per introdurre inammissibilmente nello stesso un ulteriore non previsto grado di giurisdizione. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tal provvedimento allorquando, lungi dal censurare i profili di stretta legittimità dell’avvio del procedimento o metterne in discussione gli astratti necessari presupposti, miri invece a sollecitare, anticipandole, valutazioni di merito sulle quali non si è ancora pronunciato e dovrà invece pronunciarsi l’organo disciplinare che ha promosso il procedimento e che possono al più tornare all’esame del C.N.F. nella sede dell’eventuale appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente o continuato – Decorrenza – Compimento dell’ultimo atto.
I singoli comportamenti del professionista tra loro funzionalmente coordinati al perseguimento del censurabile obiettivo di precostituire una situazione contenziosa al solo fine di generare la lievitazione indebita dell’onorario professionale, poi richiesto alla parte assistita, in quanto momenti attuativi di un medesimo disegno disciplinarmente censurabile, integrano un illecito a carattere continuativo e con effetto permanente i cui riflessi pregiudizievoli sono destinati a permanere nel tempo fino al compimento dell’ultimo atto della vicenda (nella specie, la conclusione, con esito negativo, del giudizio). È pertanto da tale momento che comincia a decorrere il termine prescrizionale dell’azione disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Procedimento davanti al C.d.O. – Capo di incolpazione – Formulazione.
La formulazione del capo di incolpazione determina la nullità del procedimento disciplinare e del decreto di citazione a giudizio solo quando implichi assoluta incertezza in ordine ai fatti contestati, tali da non consentire al professionista il pieno svolgimento delle proprie difese. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007).