Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per sei mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 6 settembre 2005). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 8 novembre 2007, n. 164