Il termine di 15 giorni fissato dall’art. 37, III comma, l.n. 1578/1933, per la notifica della decisione di cancellazione dall’albo, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 7 marzo 2003) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza […]