In caso di condotta omissiva protratta nel tempo e che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata. Qualora, pertanto, la condotta disciplinarmente rilevante si inveri nel mancato compimento di atti inerenti al mandato, il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 51 RDL 1578/33 va individuato in coincidenza con la revoca del mandato da parte del cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 25 febbraio 2009)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O – Sospensione cautelare dell’esercizio della professione – Revoca – Sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato – Cessazione materia del contendere
L’intervenuta revoca della misura della sospensione cautelare dell’esercizio della professione disposta nei confronti del ricorrente dal Consiglio territoriale determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La sospensione cautelare dell’esercizio della professione non costituisce sanzione disciplinare, ma provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare, volto a salvaguardare l’ordine forense ed a preservare la funzione sociale delle menomazioni di prestigio conseguenti alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui la misura cautelare viene applicata, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via autotutela e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile laddove si verifichino mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento. L’esercizio da parte dell’Ordine territoriale di siffatto potere discrezionale di revoca determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato. (Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 dicembre 2010) -
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la stampa – Rapporti con i colleghi – Dichiarazioni rilasciate ad un periodico – Espressioni denigratorie – Responsabilità disciplinare
Viola gli art. 5 can. II c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 18 can. I c.d.f.Art. 18 cod. prev. – Rapporti con la stampa.Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riserva…Leggi il testo completo → e art. 29 can. I c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →, l’avvocato che, mediante pubbliche dichiarazioni rilasciate ad un periodico di stampa, prive di equilibrio e misura, attribuisca anche in modo denigratorio ad un Collega – e quindi alla classe forense – un comportamento censurabile, giudiziario e non, caratterizzato da avidità, non disgiunto da intenti sottilmente estorsivi e finalizzato a conseguire un guadagno non dovuto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 1 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O – Natura – Amministrativa – Composizione del Collegio giudicante – Variazione – Nullità del procedimento – Esclusione
La variata composizione, durante il giudizio, del Collegio giudicante non è motivo di nullità del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale, il quale ha natura amministrativa, essendo pertanto sufficiente, ai fini della validità delle relative deliberazioni, che venga rispettato il quorum previsto dall’art. 43 del R.D. n. 37/1934. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 1 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente – Estinzione del procedimento di impugnazione
L’intervenuta rinuncia del ricorrente all’impugnativa (nella specie, per gravi motivi di salute) determina l’estinzione del procedimento dinanzi al C.N.F. (Dichiara estinto il procedimento per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 10 luglio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 157
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decisione di archiviazione – Contenuto decisorio – Esclusione – Impugnazione – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso – per lo più presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F., anziché presso la segreteria del COA competente – che abbia ad oggetto un provvedimento di archiviazione, il quale pacificamente non rientra tra gli atti impugnabili non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 L.P. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 5 ottobre 2010)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità – Ricorso proposto dall’esponente – Difetto di legittimazione all’impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 – Inammissibilità
Al soggetto che, mediante il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta una autonomo potere di impugnazione, per il quale sono legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50 , L.P.
In materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e tale non può essere considerata il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi accertamenti, è pur sempre suscettibile di revoca, non dando esso luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 9 novembre 2010)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura
Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
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Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione – Natura esimente – Esclusione
Nel caso in cui il p.m., nel corso di un’udienza preliminare di un processo penale, inviti il ricorrente a mantenere la calma utilizzando una espressione del tutto fuori luogo quando l’avvocato intervenga per far presente al giudice gli errori in cui questo sia incorso, il professionista, pur a fronte di comportamenti senz’altro non corretti, deve dimostrare uno stile diverso e di grande dignità. La “provocazione” subita, invero, non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza mediante l’utilizzo di un’espressione sconveniente (intesa come uso di un lessico rozzo) ed offensiva (intesa come intenzionale lesione dell’onore e decoro altrui). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Natura del giudizio di appello – Revisio prioris instantiae – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità
Nel giudizio di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, in quanto il giudizio di appello è non un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae. Va ritenuto pertanto inammissibile il ricorso che, da un lato, richiami genericamente l’istruttoria espletata in fase di indagine e, dall’altro, non esponga ragioni esaustive volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153