Deve ritenersi deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che, nel giudizio disciplinare aperto nei confronti di un Collega a seguito dell’esposto presentato dal medesimo professionista, produca articoli di stampa relativi a procedimenti penali che vedevano coinvolto l’incolpato, senza che tali notizie rivestano rilevanza alcuna nella vicenda, così integrando la violazione dell’art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 2010).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di correttezza e lealtà – Azione di spoglio violento nei confronti del collega di studio – Art. 22 c.d.f. – Violazione
Viola l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → l’avvocato che eserciti un’azione di spoglio violento nei confronti del collega al fine di riottenere la disponibilità della stanza da questi occupata nello studio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 2010).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Assunzione di incarichi contro ex clienti – Illecito – Sussistenza
Viola i doveri di fedeltà e correttezza il professionista che assuma un incarico difensivo contro ex clienti, specie quando il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 184
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata risposta richiesta chiarimenti C.d.O. – Violazione obbligo solidarietà e collaborazione – Sussistenza
La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare, poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del procedimento, ed è contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione di loro fini istituzionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 184
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento innanzi al C.d.O. – Omessa o irregolare convocazione dei componenti del Consiglio – Inesistenza o nullità della decisione – Esclusione – Proposizione dell’eccezione per la prima volta dinanzi al C.N.F. – Inammissibilità
La mancata convocazione nelle forme di legge di tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine, se per un verso non costituisce causa di inesistenza o di nullità assoluta della decisione disciplinare rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo, per altro verso deve essere denunziata prima che la decisione sia assunta, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. Ne consegue che l’eccezione, allorquando non sia stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O., non può essere dedotta quale motivo di impugnazione dinanzi al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 184
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Avvocato – Tenuta degli albi – Istanza di iscrizione al Registro Speciale dei praticanti avvocati – Silenzio – Impugnazione – Procura conferita per precedente e diversa attività giudiziale – Inammissibilità del ricorso
È inammissibile il ricorso che risulti sottoscritto dal difensore del ricorrente in virtù di una procura che, pur redatta su foglio spillato in calce al ricorso, sia stata espressamente conferita per altra precedente e diversa attività giudiziale. (Nella specie, in ricorso era stato proposto avverso il silenzio serbato dal C.O.A. sulla domanda di iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati, mentre la procura risultava espressamente conferita al difensore per il precedente ricorso proposto avverso il primo diniego di iscrizione successivamente annullato dal C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Verbania su istanza di iscrizione del 3 novembre 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Rigetto – Impugnazione – Sopravvenuto esercizio del potere discrezionale di revoca – Carenza di interesse al ricorso – Inammissibilità
La sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare, bensì provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare volto a salvaguardare l’Ordine forense ed a preservare la funzione sociale delle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui la misura cautelare viene applicata, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via autotutela e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile laddove si verifichino mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente al’adozione del provvedimento. L’esercizio da parte dell’Ordine territoriale di siffatto potere discrezionale di revoca determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato ed il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 22 febbraio 2010).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Mancata emissione di fatture – Illecito deontologico – Sussistenza
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di emettere la fattura relativamente all’acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 14 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 181
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata conoscenza dell’esposto e della richiesta di chiarimenti da parte del C.O.A. – Assenza del destinatario – Avviso di compiuta giacenza – Mancanza di prova certa dell’avvenuta ricezione della raccomandata – Assoluzione
L’incolpato deve essere prosciolto qualora non possa dirsi raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della conoscenza dell’esposto e della conseguente richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio dell’Ordine. (Nella specie, l’ufficiale giudiziario aveva rilasciato, stante l’assenza, l’avviso al destinatario della compiuta giacenza, che tuttavia si palesava del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell’atto, come l’indicazione dei motivi eventualmente impeditivi dell’avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso ed ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta “compiuta” la “giacenza” del plico presso l”ufficio postale a disposizione del destinatario per il ritiro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 14 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 181
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Istanza di ricusazione – Rigetto – Impugnazione – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. respinga l’istanza di ricusazione, attesa la tassatività dei casi di impugnazione innanzi al C.N.F. previsti dalla legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 14 ottobre 2009).