E’ inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto di citazione col quale venga disposta la comparizione per l’udienza fissata per la trattazione del procedimento disciplinare, in quanto tale atto, essendo meramente esecutivo della precedente delibere di apertura, non può essere incluso nel novero degli atti impugnabili, pur alla luce della lettura estensiva data dalla Corte Suprema con la sentenza n. 29294/08 alla norma prevista dall’art. 50 L.P. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 ottobre 2009).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2, R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità
Atteso che le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano ai fini della relativa impugnativa del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933, anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, sicchè l’impugnazione proposta oltre tale termine va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 ottobre 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti – Lesione principio ne bis in idem – Inammissibilità
La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, coerentemente con l’autonomia e l’assoluta discrezionalità che l’attuale assetto ordinamentale riserva in via esclusiva ai Consigli territoriali, quali soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare ed assegnatari della relativa competenza, in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi di cui sono enti esponenziali.
Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, essendo il potere del C.N.F. limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal solo, semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. Mentre pertanto non possono essere dedotti a pena di inammissibilità del ricorso motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, esemplificativamente, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge. Tra questi motivi non figurano certamente né la lesione del principio del ne bis in idem, trattandosi di classico aspetto di merito, né l’eccezione di nullità del capo di incolpazione per non essere questo preceduto dalla fase preliminare riguardante la contestazione dell’illecito. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 175
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione – Misura – Comportamento processuale dell’incolpato – Dichiarazione di ammissione di responsabilità – Rilevanza
L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al C.d.O. non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti. La funzione afflittiva della sanzione disciplinare, invero, va commisurata al pregiudizio obiettivo che la condotta incriminata ha generato all’immagine dell’intera classe forense, piuttosto che al danno materiale subito dalla parte interessata, da inquadrarsi e perseguirsi in chiave civilistica. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 31 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 174
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto all’Albo degli Avvocati – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato, cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare della cancellazione, avverso la decisione con la quale il C.d.O. respinga la sua istanza di reiscrizione nell’Albo degli Avvocati, essendo il ricorrente sprovvisto in assoluto di jus postulandi per non essere iscritto in nessun albo al tempo della proposizione del ricorso, come tale privo della possibilità di difendersi personalmente innanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 2 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento psicologico – Suità della condotta – Sufficienza
Al fine di integrare l’elemento psicologico dell’illecito disciplinare è sufficiente la suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie. Tale requisito deve ritenersi pertanto integrato allorquando gli atti posti in essere dall’incolpato siano non solo consapevoli, ma rispondano altresì ad un disegno unitario (nella specie funzionale all’incasso di somme di spettanza dell’assistito senza la di lui autorizzazione, seppur a copertura di crediti professionali). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento successivo alla revoca del mandato – Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola gli artt. 41 e 44 C.D. l’avvocato che, lungi dal mettere a disposizione del cliente le somme ricevute per conto di costui, provveda, pur dopo la revoca scritta del mandato, ad inviare all’assistito le parcelle relative alle competenze maturate e ad emettere relativa fattura, inoltrando al cliente la somma residuata dalla compensazione ad onta della contestazione del medesimo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Indicazione del consigliere relatore – Necessità – Esclusione
Ai fini della validità della decisione è necessaria, per espresso disposto normativo, la sottoscrizione del presidente e segretario, mentre l’indicazione del consigliere relatore, mera disposizione regolamentare, non può considerarsi determinante ai fini della sua validità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica – Termine di 15 giorni ex art. 50 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Ordinatoria – Inosservanza – Nullità del provvedimento – Esclusione
La violazione del termine di quindici giorni previsto per la notifica della decisione del C.O.A. dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933 non ha natura perentoria e la sua violazione non determina pertanto la nullità del provvedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Sostituzione del collega nell’attività di difesa – Restituzione di documenti – Fattispecie – Revoca del mandato – Successiva richiesta e mancata consegna delle copie autentiche della sentenza con formula esecutiva – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i precetti deontologici enunciati dagli art. 33 c.d.f.Art. 33 cod. prev. – Sostituzione del collega nell’attività di difesa.Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pr…Leggi il testo completo → e art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → l’avvocato che, pur dopo la revoca del mandato, richieda e trattenga le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza pronunziata in favore del cliente, così contravvenendo sia all’obbligo di adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l’assistito, sia all’obbligo di restituzione senza ritardo dei documenti, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l’esecuzione del titolo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171