I Consigli dell’Ordine, quando esercitano la funzione disciplinare, adempiono ad una funzione amministrativa e non giurisdizionale, in quanto operano all’interno del gruppo professionale al quale appartengono e per la tutela degli interessi della classe professionale. Ne deriva che la funzione disciplinare attribuita ai C.d.O. è espressione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza all’Ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i relativi principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella prevista dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; con il rilievo che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare.
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio che si presta ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 15 giugno 2010).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Regime dei vizi – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità – Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale Consiglio dell’Ordine disponga l’apertura del procedimento disciplinare.
Non può essere condivisa la generica e non argomentata affermazione secondo cui la norma prevista dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 non impedirebbe la possibilità di includere in tale nozione anche la delibera di apertura del procedimento ai fini della relativa impugnabilità. Con il termine “decisione”, invero, il legislatore ha senza dubbio inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede soltanto che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 15 giugno 2010). -
Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati ex art. 3, R.D.L. n. 1578/1933 – Diniego – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dall’esponente privo di jus postulandi – Presentazione presso il C.N.F. – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso inoltrato direttamente al C.N.F., anziché presso il C.O.A. competente, e che inoltre risulti sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente, privo dello jus postulandi ex art. 63, comma 1, R.D. n. 37/1934, poiché non iscritto all’albo professionale e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 29 giugno 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
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Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati ex art. 3, co. 4 lett. b), R.D.L. n. 1578/1933 – Diniego – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dall’esponente privo di jus postulandi – Inammissibilità
È inammissibile per difetto di jus postulandi il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dal ricorrente che non risulti iscritto all’albo degli avvocati, senza assistenza di un avvocato abilitato all’esercizio della professione. (Nella specie, la ricorrente, abilitata all’esercizio della professione di avvocato, aveva impugnato ai sensi dell’art. 31 R.D.L. n. 1578/1933 il diniego apposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati alla sua domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di cui all’art. 3, comma 4, lett. b) del citato R.D.L. n. 1578/1933 quale dipendente dell’Ente regionale con la qualifica di funzionario amministrativo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 28 giugno 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 18 luglio 2011, n. 117
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Regime dei vizi – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità – Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione
I Consigli dell’Ordine, quando esercitano la funzione disciplinare, adempiono ad una funzione amministrativa e non giurisdizionale, in quanto operano all’interno del gruppo professionale al quale appartengono e per la tutela degli interessi della classe professionale. Ne deriva che la funzione disciplinare attribuita ai C.d.O. è espressione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza all’Ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i relativi principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella prevista dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; con il rilievo che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare.
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio che si presta ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 31 maggio 2010). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale Consiglio dell’Ordine disponga l’apertura del procedimento disciplinare.
Non può essere condivisa la generica e non argomentata affermazione secondo cui la norma prevista dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 non impedirebbe la possibilità di includere in tale nozione anche la delibera di apertura del procedimento ai fini della relativa impugnabilità. Con il termine “decisione”, invero, il legislatore ha senza dubbio inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede soltanto che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 31 maggio 2010). -
Avvocato – Norme deontologiche – Violazione – Illecito disciplinare – Sanzione – Sospensione esercizio professione – Adeguatezza – Fattispecie
L’atteggiamento indolente mantenuto dall’incolpato nella fase dibattimentale del giudizio dinanzi al COA, l’assenza di qualsiasi tentativo di ravvedimento operoso nei riguardi dei soggetti danneggiati, l’inosservanza del dovere di correttezza e di informazione nei riguardi di un collega, nonché il vano ed ostinato tentativo di negare l’evidente fondamento della propria colpevolezza costituiscono elementi che giovano a profilare una condotta certamente irrispettosa della dignità e del decoro propri della professione forense, nonché delle istituzioni e delle regole comportamentali posti a presidio dei suddetti valori, giustificando l’adeguatezza dell’irrogata sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi dodici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito – Inosservanza di un termine ragionevole – Rilevanza ai fini della validità della deliberazione – Esclusione
Il termine quindicinale stabilito dall’art. 50, comma 1 r.d.l. 1578/1933, che ha natura meramente ordinatoria e che si riferisce alla notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine, decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso. L’inosservanza di un tempo ragionevole nel deposito di decisioni contenenti l’applicazione di una sanzione disciplinare è, quindi, certamente stigmatizzabile, ma non comporta alcun vizio procedurale suscettibile di ripercuotersi sulla validità della deliberazione. (Nella specie, la decisione era stata depositata a distanza di un anno e mezzo dalla sua assunzione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Prescrizione – Notifica delibera di apertura del procedimento – Interruzione – Decorrenza ex novo
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933, decorrente dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante, è interrotto dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento, con la conseguenza che il predetto termine inizia e decorrere ex novo da tale momento interruttivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. presentato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento, ai sensi dell’art.50, co. 2, R.d.l. n.1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 28 maggio 2007).