Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Termine decadenziale ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità

    Le delibere di apertura del procedimento disciplinare partecipano al regime di disciplina delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1 L.P., onde anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione ai fini dell’impugnazione, come appunto previsto dal secondo comma del citato art. 50. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 aprile 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VACCARO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 134

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Insussistenza di infrazione disciplinare – Impugnazione – Difetto di Interesse – Inammissibilità

    E’ inammissibile il ricorso, peraltro direttamente inoltrato al CNF e non tramite il Consiglio dell’ordine così come previsto dall’art. 59 r.d. n. 37/1934, avverso la decisione con cui il Consiglio territoriale decida di archiviare, per assenza di fatti disciplinarmente rilevanti, l’esposto presentato nei confronti di un altro collega, atteso che il provvedimento di archiviazione non è atto impugnabile dinanzi il CNF, che ha giurisdizione solo sugli atti indicati negli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. n. 1578/1933. L’inammissibilità, inoltre, va dichiarata allorquando, come nella specie, il ricorrente sia privo di interesse rispetto all’atto impugnato. L’interesse ad impugnare un atto, invero, va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile. (nella specie il C.d.O. aveva emesso delibera di archiviazione per inesistenza di un’infrazione disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 8 aprile 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 133

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al CNF – Rigetto

    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.
    Va rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni si presentino, come nella specie, inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 23 febbraio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 132

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Insussistenza – Violazione art. 16 r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Irrilevanza – Disapplicazione – Esclusione

    Va esclusa l’Illegittimità del provvedimento di cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part-time derivante dall’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 2 L. n. 339/03, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 comma 1, e 41 Cost. e con i principi della sicurezza giuridica e della tutela del legittimo affidamento, nonché dell’art. 1 della stessa legge per la mancata previsione di norma transitoria che tuteli i diritti quesiti, atteso che non esiste nel nostro ordinamento un principio di carattere generale, tanto più costituzionalmente presidiato, che garantisca la stabilità effettuale della situazione normativa a cospetto della quale un soggetto abbia eventualmente esercitato i suoi diritti, diversamente negandosi in nuce il potere discrezionale del legislatore di modificare il regime normativo preesistente e le aspettative (non i diritti) di tutela dei professionisti già iscritti agli Albi al momento della reintroduzione dell’originario divieto, considerata, altresì, la previsione di un regime di doppia tutela, predisposto dal citato art. 2 ai commi 2 e 4, idoneo a realizzare appieno il bilanciamento dei contrapposti interessi.
    La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tanto all’ordinamento della professione di avvocato, il quale rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa, e conseguentemente annullare il provvedimento di cancellazione adottato in applicazione della stessa, per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il profilo, estraneo alla suddetta disciplina, della concorrenza tra imprese.
    La cancellazione dall’Albo degli avvocati disposta a seguito della sopraggiunta incompatibilità ex lege n. 339/03, inesistente al momento dell’iscrizione, non vizia il provvedimento adottato per asserito contrasto con l’art. 16 del r.d.l. n. 1578/1933. Tale norma, invero, non consente unicamente la mera revisione dell’originario provvedimento di iscrizione con riferimento alla situazione esistente al momento in cui essa è stata effettuata senza che rilevino successive modificazioni in fatto e in diritto, atteso che una siffatta interpretazione si fonda sul non condivisibile assioma dell’immodificabilità, anche in via legislativa, dello status professionale acquisito, che risulta tanto più incoerente se si considera che l’incompatibilità prevista dalla legge n. 339/2003, conseguendo all’inapplicabilità della legge n. 662/1996 riguardo alla professione forense, altro non fa che ripristinare l’originario divieto, ovvero il preesistente regime di generale ed assoluta incompatibilità dell’attività forense con la titolarità di uffici pubblici, ancorché ricoperti con rapporto a part time ridotto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia ex art. 234 TCE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. – Esclusione

    Va rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni, eventualmente idonee ad assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time, si presentino come nella specie ictu oculi inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Cancellazione – Mancata notifica al p.m. dell’atto di avvio del procedimento – Nullità del provvedimento – Esclusione

    Va esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, disposta ai sensi della legge n. 339/03, per asserita violazione dell’art. 37, r.d.l. n. 1578/1933, derivante dalla mancata notifica al p.m. dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione, atteso che, come si evince de plano dallo stesso tenore letterale della norma considerata, al p.m. (in capo al quale soltanto, essendo munito di autonomo potere d’impugnazione, è radicata la relativa legittimazione) deve essere notificata unicamente la deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del relativo procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Irrilevanza – Disapplicazione – Esclusione

    Va esclusa l’Illegittimità del provvedimento di cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part-time derivante dall’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 2 L. n. 339/03, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 comma 1, e 41 Cost. e con i principi della sicurezza giuridica e della tutela del legittimo affidamento, nonché dell’art. 1 della stessa legge per la mancata previsione di norma transitoria che tuteli i diritti quesiti, atteso che non esiste nel nostro ordinamento un principio di carattere generale, tanto più costituzionalmente presidiato, che garantisca la stabilità effettuale della situazione normativa a cospetto della quale un soggetto abbia eventualmente esercitato i suoi diritti, diversamente negandosi in nuce il potere discrezionale del legislatore di modificare il regime normativo preesistente e le aspettative (non i diritti) di tutela dei professionisti già iscritti agli Albi al momento della reintroduzione dell’originario divieto, considerata, altresì, la previsione di un regime di doppia tutela, predisposto dal citato art. 2 ai commi 2 e 4, idoneo a realizzare appieno il bilanciamento dei contrapposti interessi.
    La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tanto all’ordinamento della professione di avvocato, il quale rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa, e conseguentemente annullare il provvedimento di cancellazione adottato in applicazione della stessa, per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il profilo, estraneo alla suddetta disciplina, della concorrenza tra imprese.
    La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare. La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde pertanto a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 130

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia ex art. 234 TCE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. – Esclusione

    Va rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni, eventualmente idonee ad assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time, si presentino come nella specie ictu oculi inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 130

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Cancellazione – Mancata notifica al p.m. dell’atto di avvio del procedimento – Nullità del provvedimento – Esclusione

    Va esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, disposta ai sensi della legge n. 339/03, per asserita violazione dell’art. 37, r.d.l. n. 1578/1933, derivante dalla mancata notifica al p.m. dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione, atteso che, come si evince de plano dallo stesso tenore letterale della norma considerata, al p.m. (in capo al quale soltanto, essendo munito di autonomo potere d’impugnazione, è radicata la relativa legittimazione) deve essere notificata unicamente la deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del relativo procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 130

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Irrilevanza – Disapplicazione – Esclusione

    Va esclusa l’Illegittimità del provvedimento di cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part-time derivante dall’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 2 L. n. 339/03, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 comma 1, e 41 Cost. e con i principi della sicurezza giuridica e della tutela del legittimo affidamento, nonché dell’art. 1 della stessa legge per la mancata previsione di norma transitoria che tuteli i diritti quesiti, atteso che non esiste nel nostro ordinamento un principio di carattere generale, tanto più costituzionalmente presidiato, che garantisca la stabilità effettuale della situazione normativa a cospetto della quale un soggetto abbia eventualmente esercitato i suoi diritti, diversamente negandosi in nuce il potere discrezionale del legislatore di modificare il regime normativo preesistente e le aspettative (non i diritti) di tutela dei professionisti già iscritti agli Albi al momento della reintroduzione dell’originario divieto, considerata, altresì, la previsione di un regime di doppia tutela, predisposto dal citato art. 2 ai commi 2 e 4, idoneo a realizzare appieno il bilanciamento dei contrapposti interessi.
    La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tanto all’ordinamento della professione di avvocato, il quale rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa, e conseguentemente annullare il provvedimento di cancellazione adottato in applicazione della stessa, per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il profilo, estraneo alla suddetta disciplina, della concorrenza tra imprese.
    La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare. La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde pertanto a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 129