Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell’art. 43 c.d., l’avvocato che pretenda, quale corrispettivo per le prestazioni rese in favore del proprio cliente un compenso manifestamente sproporzionato ed ingiustificato in relazione alla qualità ed alla quantità dell’attività in concreto svolta. Ai fini della esclusione della responsabilità, peraltro, alcun rilievo assume l’invocata assenza di dolo, essendo sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare la mera volontarietà e consapevolezza della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 settembre 2008)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri lealtà e correttezza – Fattispecie – Colloquio tra le parti a scopo transattivo presso lo studio legale – Successivo inserimento delle informazioni apprese nel ricorso di lavoro quale capitolo di prova testimoniale – Indicazione a teste del collega di studio presente all’incontro – Illecito deontologico – Sussistenza
Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza, valutabile ex art. 6 C.D., il professionista che nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro deduca un capitolo di prova nel quale riferisca fatti accaduti in occasione di un colloquio tra le parti avvenuto presso lo studio dell’incolpato finalizzato a ricercare una soluzione transattiva della vertenza e che a tale scopo intenda avvalersi della deposizione di un collega di studio presente all’incontro, così utilizzando strumentalmente le risultanze dei colloqui transattivi peraltro rivolti, in origine, a diverso fine. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PICCHIONI), sentenza del 30 settembre 2011, n. 151
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Motivazione – Eventuale carenza e inadeguatezza – Scrutinio integrativo del C.N.F. – Ammissibilità – Nullità della decisione del C.d.O. – Esclusione
L’eventuale inadeguatezza della motivazione della decisione di primo grado adottata dal Consiglio dell’Ordine può essere integrata e completata con l’approfondimento delle questioni e con la motivazione dalla decisione in secondo grado, e quindi dal C.N.F., quale giudice del merito. L’eventuale difetto di motivazione della decisione del Consiglio territoriale fatto rilevare in sede di reclamo al C.N.F., pertanto, non costituisce motivo di nullità della delibera, atteso che il C.N.F. può sopperire a tale mancanza giudicando della questione nel merito. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PICCHIONI), sentenza del 30 settembre 2011, n. 151
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Rapporti con la stampa – Divulgazione di notizia relative al mandato – Illecito deontologico
In materia di corretto rapporto tra il professionista e gli organi di stampa, pone in essere un comportamento contrario agli obblighi imposti dalla normativa deontologica il professionista che intrattenga con la stampa una crescente rapporto, consentendo la divulgazione di notizie relative al mandato difensivo conferito dal cliente
La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo. Il rispetto di tale vincolo da parte dell’avvocato costituisce condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto costituzionale del cittadino a difendersi, tanto più quando, come nella specie, la vicenda resa nota alla stampa, già di per se particolarmente delicata, veda coinvolta una persona minore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 aprile 2009)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 30 settembre 2011, n. 150
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – Valutazione del giudice disciplinare – Limiti – Giudicato – Efficacia – Ampiezza
In tema di rapporti tra la sentenza di patteggiamento ed il grado di autonomia di valutazione in ordine al disvalore della condotta da riconoscersi al giudice disciplinare (nella specie, l’aver posto in essere una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione), quest’ultimo, alla luce del quadro normativo conforme a costituzione, non può spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, così come deve ritenersi ad esso preclusa qualsiasi indagine circa l’illiceità del fatto e la responsabilità dell’interessato: tanto più quando il ricorrente, come nel caso di specie, non offra comunque argomenti al fine di consentire – conformemente ad un recente orientamento del giudice di legittimità che consente al giudice disciplinare di contestualizzare il fatto entro i limiti non contrastanti col giudicato formatosi – una diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza di patteggiamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12 luglio 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Istanza di accesso agli atti formulata dall’esponente – Diniego – Impugnazione – Inammissibilità
Deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso proposto dall’esponente avverso la delibera con cui il Consiglio dell’Ordine disponga di non autorizzare il ricorrente all’accesso agli atti di un procedimento disciplinare, differendone l’esame al termine dell’istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 dicembre 2010)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Richiesta di compenso professionale alla controparte
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 14 dicembre 2009)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Natura del giudizio di appello – Revisio prioris instantiae – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità – Indicazione chiara ed univoca ragioni fatto e diritto – Necessità
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al C.N.F. si configura come una revisio prioris instantiae e non come un iudicium novum. Ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessaria l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze, espresse in forma tale da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al vaglio del nuovo giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 14 dicembre 2009)
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Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Avvocato – Discrezionalità C.O.A. – Sindacato C.N.F. – Limiti – Motivazione – Sufficienza – Requisiti
Il potere cautelare esercitato dal C.d.O. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
La decisione del C.O.A. di applicare la misura cautelare della sospensione, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ma di provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, va ritenuta immune da censure quando, come nella specie, sia disposta – previa audizione dell’interessato – mediante deliberazione discrezionale del Consiglio territoriale che, con riferimento alla sentenza di condanna e alle imputazioni dalla stessa emergenti, abbia tenuto conto sia della gravità delle stesse e della loro capacità di incidere sulla dignità e sul decoro della professione, sia della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sia, infine, delle dichiarazioni mendaci del professionista.
La decisione con la quale il C.d.O. disponga l’applicazione della misura cautelare della sospensione non può ritenersi priva di motivazione quando contenga espliciti riferimenti sia al comportamento del ricorrente sia alla sentenza penale di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 25 gennaio 2011) -
Avvocato – Tenuta degli albi – Cancellazione – Carattere costitutivo – Domanda presentata dall’interessato – Efficacia ipso jure – Esclusione
La cancellazione dall’Albo non deriva ipso iure dalla relativa domanda, atteso che la cancellazione, anche se richiesta dall’iscritto, ha carattere costitutivo e deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine, il quale non può pronunziarla quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (art. 37, c. 8, L. P.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 25 gennaio 2011)