E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 dicembre 2002, n. 200