In tema di procedimento elettorale, le mere irregolarità vanno distinte dalle vere e proprie nullità, che sussistono o sono sanzionabili qualora siano espressamente sancite o discendano dalla corretta applicazione del principio della strumentalità delle forme, in ossequio al quale sono rilevanti le irregolarità che hanno influenza sostanziale sul diritto di elettorato e sulla sincerità e libertà di voto nonché, ovviamente, sulla par condicio degli eleggibili. (Rigetta il reclamo per l’annullamento dei risultati delle elezioni forensi del 17/18 e 24 gennaio 2002 C.d.O. di Salerno).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Mancato o ritardato pagamento tassa liquidazione parcella – Dovere di collaborazione – Violazione – Sussistenza.
Il comportamento dell’avvocato che, richiesta al C.d.O. la liquidazione di una parcella, ometta o ritardi il pagamento della relativa tassa, viola non soltanto l’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →, ma anche l’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, che disciplina i rapporti con il Consiglio. Non si configura, pertanto, soltanto un inadempimento di carattere monetario, ma anche una specifica inosservanza dei provvedimenti del C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 28 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 17 ottobre 2002, n. 172
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento.
La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non costituisce affatto affermazione di colpevolezza, trattandosi di pronuncia giurisdizionale (resa nel processo penale) che, pur equiparata a determinati fini ad una pronuncia di condanna, non ha però efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ai sensi dell’art. 445, comma 1, c.p.p.; essa, pertanto, non fa stato nel procedimento disciplinare e non può neppure, in quella sede, essere recepita acriticamente come fondamento per una affermazione di responsabilità. Ciò non toglie, peraltro, che i fatti e i documenti raccolti nel procedimento penale possano (e debbano) essere valutati al fine di porli a base del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare e che tale valutazione vada ritenuta del tutto legittima, a condizione, tuttavia, che l’organo disciplinare provveda al libero e discrezionale apprezzamento degli elementi emersi in sede penale, e che il predetto organo fondi le valutazioni che gli competono sulle risultanze predette ove ritenute sufficienti, non essendo imprescindibilmente necessario che esse trovino diretto riscontro, in sede disciplinare, in eventuali accertamenti autonomamente compiuti dall’organo procedente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 31 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 171
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Contraddittorietà – Illecito deontologico – Insussistenza.
Va annullata la sanzione inflitta dal Consiglio territoriale qualora il quadro probatorio sia connotato da insuperabile contrasto tra le opposte versioni dei testi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 29 febbraio 2000) .
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 170
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Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Misura.- Condizioni personali e familiari dell’incolpato – Adeguatezza.
La pena della cancellazione irrogata al professionista che abbia rifiutato la restituzione della somma ricevuta dal cliente in deposito fiduciario, così venendo meno ai doveri di lealtà e correttezza e compromettendo la dignità professionale propria e dell’intera categoria forense, può essere congruamente ridotta alla sospensione per un anno, in presenza di condizioni di salute, ampiamente documentate (e non considerate dalla decisione del COA), che hanno inciso notevolmente sul prevenuto e delle sfavorevoli vicende che hanno colpito i componenti della di lui famiglia e che, quindi, hanno prodotto conseguenze economiche immaginabili, oltre che sul senso di discernimento e di valutazione dell’operato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 169
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Astensione dei componenti.
Il mancato esercizio della facoltà di astenersi è irrilevante allorquando non venga proposta la apposita azione di ricusazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 26 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 168
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza.
Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente perché non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Costituisce pertanto comportamento negligente, per il quale deve ritenersi adeguata la sanzione della censura irrogata dal C.d.O., il tardivo deposito di un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa, nonostante la tempestività del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Sussistenza.
Il decoro del professionista si realizza non soltanto nell’esercizio dell’attività forense, ma nel complesso delle doti morali e sociali, nella stima e nel rispetto che esse determinano nella pubblica opinione. Ne consegue che il professionista il quale sistematicamente non onori le obbligazioni contratte, costringendo i creditori all’avvio di azioni cautelari o esecutive, perde la credibilità dovuta ed intacca il prestigio dell’intera categoria professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 3 settembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 166
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Avvocato – Norme deontologiche – Adempimenti previdenziali e fiscali – Tardiva redazione di fattura – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Atteso che il dovere di correttezza fiscale, inteso come dovere verso la collettività nazionale, costituisce un principio deontologico rilevante che non può essere considerato come attinente alla sfera dei rapporti esclusivamente privati degli iscritti, ma che proietta, invece, i suoi effetti anche sull’avvocatura quale gruppo professionale, ne consegue che non solo la mancata fatturazione di compensi, ma anche soltanto la tardiva redazione di una fattura realizza per l’esercente la professione forense un comportamento disciplinarmente rilevante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 165
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione.
In tema di irrogazione di sanzioni disciplinari agli esercenti la professione forense, devono essere tenuti distinti il procedimento posto in essere dal C.d.O. cui il professionista è iscritto (che ha carattere amministrativo) ed il procedimento (giurisdizionale) che, in unico grado di merito, si svolge innanzi al C.N.F. in via di impugnazione del provvedimento (amministrativo) del Consiglio territoriale, che si conclude con la decisione avente natura di sentenza, in quanto tale ricorribile innanzi alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. Ne consegue che innanzi al giudice disciplinare investito di poteri giurisdizionali (ossia il C.N.F.) deve ritenersi operante il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2 e 2943 c.c., mentre in relazione al procedimento amministrativo (innanzi al C.d.O.) è da ritenere applicabile la regola dettata dal 1 ° comma dell’art. 2945 c.c., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione si inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 165