L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso in Cassazione – Legittimazione del C.d.O. quale parte – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
Nei giudizi disciplinari dinanzi al C.N.F., giudice speciale, il consiglio dell’ordine territoriale, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso e impugnato, ed è, per la medesima ragione, legittimato a impugnare presso la Corte di Cassazione le decisioni disciplinari emesse dal C.N.F.. E’ pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 54-56 r.d.l. 1578/33 e 59-68 r.d.l. n. 37/1934, nella parte in cui conferiscono al C.d.O. locale, che ha emesso la decisione disciplinare, di costituirsi dinanzi al C.N.F. e di proporre ricorso alle S.U. della Cassazione avverso le sue decisioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Norme regolatrici.
Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai consigli dell’ordine territoriali ha natura amministrativa e non giurisdizionale in quanto, rappresentando lo stesso consiglio i gruppi professionali offesi dal comportamento di un loro membro, non si pone come estraneo, o con criteri di terzietà, nei confronti dei soggetti della controversia. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con il magistrato – Deduzione in giudizio di un esposto presentato avverso l’organo giudicante – legittimità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 16 luglio 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Morte del ricorrente – Non luogo a provvedere.
Il decesso del professionista ricorrente impedisce all’organo giudicante di entrare nel merito del ricorso, non essendovi più parti litiganti, e determina la dichiarazione di non luogo a provvedere per morte del ricorrente. (Dichiara non luogo a provvedere nel ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 11 gennaio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 luglio 2002, n. 94
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento dell’attività – Richiesta di acconti per attività non svolta – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere l’attività defensionale (proposizione di appello), per la quale aveva peraltro percepito un congruo acconto e ometta altresì di avvisare la parte di tale sua scelta difensiva. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 31 ottobre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 30 agosto 2002, n. 117
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Rigetto – Mancata assegnazione termine ex art. 45 co.1, R.D. n. 37/34 – Nullità procedimento.
In tema di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità o di condotta, l’assegnazione del termine non inferiore a dieci giorni che, ai sensi dell’art. 45, co. 1, del R.D. n. 37/34 nel testo modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40 e dell’art. 24 co. 4 del R.D.L. n. 1578/33, deve essere assegnato all’aspirante al fine di consentire al medesimo di presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti ritenuti ostativi all’accoglimento della istanza, si pone quale condizione aggiuntiva, e non semplicemente alternativa od equipollente alla previa audizione dell’interessato (rimessa, ai sensi del comma terzo del citato art. 45, a scelta meramente facoltativa). In mancanza dell’assegnazione del predetto termine, pertanto, l’intero procedimento deve ritenersi nullo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 4 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 119
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al CNF anziché negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 4 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 119
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Informazioni false al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non adempia al mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sull’attività svolta. (Nella specie in considerazione del mancato raggiungimento della certezza della prova, su alcuni aspetti della fattispecie, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 26 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 4 luglio 2002, n. 96
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi eccessivi – Consegna di assegno condizionata al pagamento delle spettanza professionali – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda compensi eccessivi per l’attività svolta e condizioni la consegna di un assegno al pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 7 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 30 agosto 2002, n. 118