A seguito della rinunzia agli atti del ricorso proposto innanzi al CNF, presentata sulla considerazione della intervenuta cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il verbale del 31 gennaio 1998 di proclamazione degli eletti C.d.O. di Nocera Inferiore).
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Avvocato – Norme deontologiche – Azione contro ex cliente – Assistenza congiunta in una causa di separazione – Assistenza di un coniuge contro l’altro nella fase del divorzio – Illecito disciplinare – Ipotesi di insussistenza.
Il professionista che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una procedura di separazione, assuma la difesa di un coniuge contro l’altro nella fase del divorzio, non pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto se l’attività precedente sia stata di mera assistenza ed egli non abbia in concreto utilizzato circostanze conosciute nella fase precedente. (Nella specie è stata annullata la sanzione della censura che era stata inflitta al professionista). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PANUCCIO), sentenza del 4 luglio 2002, n. 92
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Avvocato – Norme deontologiche -Rapporti con la parte assistita – Ritardata consegna di somme – Illecito deontologico. – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che ritardi nella consegna di una somma ricevuta in ragione del mandato ove tale comportamento sia stato determinato dall’esigenza di concludere nel migliore dei modi, nell’interesse del cliente il mandato ricevuto. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che aveva differito l’incontro per il pagamento del debito del cliente alla data in cui era garantito l’intervento di un funzionario di banca per evitare il pignoramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 22 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 4 luglio 2002, n. 95
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 59 r.d. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 4 luglio 2002, n. 98
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 50 r.d. 37/1934 che dispone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 4 luglio 2002, n. 97
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento determina l’inammissibilità del gravame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 4 luglio 2002, n. 97
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Rigetto – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 60 r.d. 37/34), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 4 luglio 2002, n. 97
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – falsificazione ed utilizzo di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che realizzi e utilizzi un documento falso. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della cancellazione in sostituzione della sanzione della radiazione al professionista che aveva falsificato il bollettino di pagamento all’ordine della tassa annuale d’iscrizione e aveva dichiarato di avere provveduto al pagamento inviando come prova a documentazione il bollettino falso). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 13 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2002, n. 93
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Negligenza nello svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, svolga con negligenza il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sull’attività svolta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Disponibilità della parte – Non sussiste.
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità della parte e pertanto la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti in primo grado non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)