È valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, se pur sintetica, congrua e corretta tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante, a nulla rilevando l’eventualità che nelle argomentazioni non si sia fatto cenno alla situazione di fatto in cui si trovava l’imputato al momento della commissione dell’illecito disciplinare, considerando che nella determinazione della sanzione non può ignorarsi l’efficacia confessoria delle dichiarazioni rese dall’incolpato, l’obiettiva risultanza dei documenti depositati, e la gravità della violazione deontologica compiuta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 17 ottobre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 giugno 2003, n. 134