Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 22 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAMASSA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 39
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 22 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAMASSA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 39
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 22 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAMASSA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 38
La facoltà di impugnare le decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista assoggettato a procedimento disciplinare) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 16 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAMASSA), sentenza del 23 maggio 1990, n. 37
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale (avendo natura diversa sia per i presupposti che per le finalità) e tale autonomia trova espressione nella possibile diversa valutazione discrezionale dei fatti al fine di accertare se essi configurino o meno anche infrazioni di principi deontologici. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 15 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 2 maggio 1990, n. 36
Il professionista che ometta di dichiarare al Consiglio dell’Ordine la sopravvenuta causa d’incompatibilità e provveda a successive dichiarazioni « sul proprio onore » di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità dimostra sia l’inosservanza voluta e meditata della legge, sia l’assenza di un pur minimo rispetto per l’ordine forense ed i colleghi tutti. La gravità e la natura di tale infrazione importano la conferma della sanzione definitiva inflitta (cancellazione), essendo manifesta nell’incolpato la carenza delle doti morali necessarie a chi voglia svolgere la professione forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GIOSEFFI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 35
L’art. 37 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 vieta la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, ma non vieta affatto il procedimento disciplinare quando sia in corso la procedura di cancellazione. Ed infatti il professionista nei cui confronti sia stato aperto procedimento disciplinare non può evitare la prosecuzione e la conclusione dello stesso con la sola presentazione di domanda di cancellazione dall’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GIOSEFFI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 35
Il professionista che richieda quale compenso per l’attività professionale prestata un compenso di circa otto volte superiore a quello spettantegli per tariffa tiene un comportamento lesivo della dignità e del prestigio della classe forense che vede realizzati, nelle tariffe professionali, un rimedio alle esosità ed un riconoscimento dell’attività effettivamente prestata. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento in considerazione della scarsa esperienza professionale della parte interessata e dei suoi buoni precedenti. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di PALMA), sentenza del 21 aprile 1990, n. 34
Il professionista che esegua malamente il mandato ricevuto con danno economico per il cliente, che richieda in parcelle come somme liquidate dal giudice importi in realtà maggiori, che ometta di rendere al cliente l’esatto conto dell’attività svolta, viola i precetti di lealtà e correttezza che impongono al professionista di mantenere i rapporti con il cliente in modo chiaro, senza artifici, né dando luogo a fatti che possano incrinare il rapporto fiduciario. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due, successivamente condonata ai sensi della legge n. 198 del 1986. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 30 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 33
Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare sancito dall’art. 51 r. d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 30 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 33
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 22 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAMASSA), sentenza del 21 aprile 1990, n. 32