La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione. (Rigetta ricorso decisione C.d.O. di Trieste, 23 marzo 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 13 marzo 1997, n. 20