È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dal professionista che sia privo dello ius postulandi perchè cancellato dall’albo con sentenza definitiva del C.N.F.. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 2000). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 292