Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, consapevole dell’accordo sottostante, riceva in girata titoli da un collega agevolando l’elusione dell’impegno a restituire detti titoli, assunto dal collega nei confronti dell’emittente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 19 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 117