Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto dall’awocato che, non essendo iscritto presso alcun albo tenuto dai COA nazionali, è privo dello ius postulandi e che, pertanto, non può stare personalmente in giudizio (nella specie, il ricorrente, radiato dall’albo degli avvocati di Palermo, aveva impugnato la decisione con cui il Consiglio degli Avvocati di Termini Imerese, aveva rigettato la domanda di iscrizione all’Albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 10 ottobre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Diligenza professionale.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che accetti un incarico professionale e non lo esegua come dovuto, causando con la propria inattività un rilevante danno al cliente ed un grave pregiudizio al prestigio ed alla reputazione di tutta la classe forense (nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 20 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 12 settembre 2002, n. 129
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Avvocato – Norme deontologiche – Pluralità violazioni – Sanzione – Misura.
L’omissione delle prestazioni professionali e di informazioni ai clienti, nonché e la ritenzione delle somme e della documentazione ad essi spettanti costituiscono tutti comportamenti che denunciano la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nell’esplicazione del mandato professionale ricevuto e che, come tali, devono ritenersi suscettibili di sanzione. Tuttavia, in presenza di una sia pur tardiva consegna ai clienti del denaro trattenuto ed in mancanza di precedenti sanzioni per violazione di doveri deontologici, la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto è eccessiva, dovendo ritenersi più appropriata la misura della sospensione limitata a mesi tre. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 maggio 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata presentazione difese preliminari – Violazione obbligo collaborazione – Insussistenza.
La mancata presentazione di difese preliminari non costituisce violazione del dovere di collaborazione dell’iscritto con il Consiglio, ma deve ritenersi attuazione del diritto di difesa dell’incolpato secondo proprie insindacabili scelte, con conseguente inconfigurabilità dell’illecito disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 maggio 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Dovere di diligenza.
Viola le disposizioni dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → il professionista che non provveda ad informare il proprio cliente in ordine allo svolgimento degli incarichi professionali ricevuti. Pone in essere un comportamento contrario agli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → l’avvocato che, dopo aver chiesto ai propri assistiti somme in acconto, non svolga poi attività difensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 giugno 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza.
L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con autorizzazione a girarli, ancorché non trasferibili, con la sigla per procura, con il dichiarato fine di consentire il diffalco del compenso professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere regolati dalla totale distinzione delle due sfere e dalla assoluta chiarezza economica. Tale delega, infatti, oltre a violare chiare disposizioni di legge in materia di girata di titoli, comporta un’intollerabile commistione dei rapporti patrimoniali dell’avvocato e del cliente (nella specie il CNF, in considerazione del fatto che le somme erano state trattenute sul conto personale del professionista per tempi non lunghi e che poi erano state restituite anteriormente alle iniziative penali e disciplinari dell’interessata, ha ridotto nel minimo la sanzione della sospensione irrogata per mesi tre dal Consiglio territoriale). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 21 ottobre 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità.
Il ricorso proposto avverso la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati va dichiarato inammissibile, allorquando il ricorrente, al momento della redazione e sottoscrizione del ricorso, sia privo dello jus postulandi poiché non iscritto in alcun albo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 9 ottobre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 124
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Configurabilità – Dolo – Irrilevanza.
Ai fini della imputabilità della infrazione disciplinare non occorre la consapevolezza della illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico), essendo sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. Ne consegue che la violazione dell’art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo → deve ritenersi integrata dalla semplice deduzione al Giudice di circostanza non veritiera, o comunque non adeguatamente fatta oggetto di accertamento da parte del professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 123
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Irregolarità – Decisione del C.d.O. – Nullità.
La irregolare costituzione del Collegio, con conseguente nullità del procedimento e della relativa decisione, è configurabile non soltanto quando la deliberazione viene adottata senza la maggioranza prevista dalla legge, ma anche quando il Collegio medesimo si costituisca senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti della convocazione nelle forme stabilite (nella specie, non era stata comunicata a taluni componenti dell’organo collegiale l’anticipazione dell’orario della udienza fissata per la trattazione del procedimento rispetto a quello originariamente notificato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 ottobre 1997).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi di lealtà e correttezza.
Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di Vice Pretore Onorario non si astenga, in obbedienza al disposto dell’art. 53 can. II c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, in una procedura d’urgenza introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata, prodotta in atti, risulti anche il nominativo dell’incolpato come facente parte del suo studio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 15 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 121