L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’estinzione del procedimento e la declaratoria di non luogo a provvedere. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Lucca, 9 maggio 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 281