Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente e richiesto non dia informazioni al collega dominus sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 21 ottobre 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con i terzi – Omesse informazioni sullo stato delle pratiche – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che non fornisca informazioni sullo stato delle pratiche a lui affidate ad un soggetto che pur risultando domiciliatario di una società cliente non ne sia il legale rappresentante.(Nella specie l’avvocato è stato ritenuto disciplinarmente non responsabile). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 maggio 2004, n. 124
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Pagamento del compenso professionale – Accordo sulle modalità di pagamento – Violazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che concordi con il cliente le modalità di pagamento del proprio compenso professionale e successivamente chieda l’adempimento in maniera diversa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 2 dicembre 1998 e 5 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 123
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie, è stato ritenuto non decorso il termine prescrizionale in quanto il procedimento disciplinare era stato aperto entro il termine di cinque anni da quando il professionista aveva richiesto al cliente il pagamento dei compensi non dovuti).(Accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 2 dicembre 1998 e 5 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 123
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Eccezione di incompetenza – Proposizione per la prima volta al C.N.F. come motivo di impugnazione – Inammissibilità.
L’eccezione di incompetenza deve essere formulata nel giudizio amministrativo davanti al C.d.O. che abbia deciso di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista; infatti, la mancata proposizione della relativa eccezione nel giudizio amministrativo determina l’acquiescenza in ordine alla competenza territoriale, che conseguentemente non può essere contestata per la prima volta in sede giurisdizionale. Pertanto deve essere dichiarata inammissibile, perché tardiva, l’eccezione di incompetenza proposta, come motivo di gravame, per la prima volta davanti al C.N.F..(Accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 2 dicembre 1998 e 5 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 123
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Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Missive contenenti giudizi negativi sull’attività svolta – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, relativamente ad un giudizio di separazione, nella qualità di parte e non di difensore di se stesso, esprima in missive giudizi negativi sul comportamento dell’avvocato di controparte. (Nella specie l’avvocato è stato ritenuto disciplinarmente non responsabile proprio in quanto egli aveva agito nell’esprimere giudizi negativi sul collega non in qualità di avvocato difensore di se stesso, ma come semplice parte del procedimento, anche se in una missiva si era firmata utilizzando il titolo di procuratore legale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 3 novembre 1997).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con i terzi – Accaparramento di clientela – Svolgimento di attività legale presso agenzia assicurativa e di infortunistica – Inserimento dell’indicazione dell’offerta di prestazioni legali gratuite all’interno di un cartello pubblicitario – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché rientrante nella fattispecie dell’accaparramento di clientela, l’avvocato che apponga la propria targa presso una serranda contenente la scritta “S.O.S. infortunistica stradale – Consulenza medico-legale; che svolga l’attività professionale ricevendo i clienti presso i locali di una agenzia di infortunistica; che acconsenta all’indicazione della propria attività legale in un cartello pubblicitario, della medesima agenzia, affisso presso i locali del pronto soccorso di un ospedale. L’accaparramento di clientela, infatti, è configurabile anche nelle ipotesi in cui sussista l’attitudine della condotta contestata a generare il temuto sviamento di flussi di clientela, a nulla rilevando l’eventualità che quanto prospettato non sia ancora accaduto e che l’avvocato abbia comunque assunto l’incarico direttamente dai clienti. (Nella specie è stata confermata la sanzione, molto lieve, dell’avvertimento che era stata inflitta dal C.d.O. presumibilmente considerando la sussistenza di diversi e generalizzati comportamenti simili a quello oggetto del procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 aprile 2004, n. 121
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Assenza di dolo – Irrilevanza.
Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 aprile 2004, n. 121
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Codice deontologico forense – Carattere scritto – Non sussiste – Tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti – Non sussiste.
Il codice deontologico forense non ha il carattere scritto ed i comportamenti in esso individuati non sono previsti in modo tassativo come illeciti deontologici; infatti i canoni in esso contenuti adempiono alla funzione di tipizzare, solo nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 aprile 2004, n. 121
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Azione contro collega – Omessa comunicazione al C.d.O. per l’espletamento del tentativo di conciliazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che non ottemperando a quanto disposto dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, agisca nei confronti di un collega omettendo di dare preventiva comunicazione al C.d.O. per l’espletamento del tentativo di conciliazione. (Nella specie, anche in considerazione del fatto che l’avvocato si è successivamente rivolto al C.d.O. per l’espletamento del tentativo di conciliazione, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 11 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 aprile 2004, n. 120