Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, ripetutamente, non autorizzato, trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie, in considerazione del fatto che non risultavano provati due capi di incolpazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi cinque a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 20 maggio 2004, n. 132