Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme di spettanza del cliente e nulla rilevando l’eventualità che il professionista vantasse crediti professionali nei confronti del cliente; la compensazione, infatti, è ammissibile solo se preventivamente concordata. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 28 maggio 2004)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Comunicazione della convocazione ai componenti – Mancanza di prova della avvenuta convocazione – Eccezione di irregolare comunicazione – Termine per la proposizione.
L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato assoggettato al procedimento disciplinare in limine, e comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 28 maggio 2004)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione.
Nel procedimento disciplinare deve essere assolto il professionista se da una ricostruzione storica dei fatti le prove raccolte siano risultate insindacabilmente configgenti e tali da non fornire alcuna certezza. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 dicembre 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra contestazione e decisione – Nullità.
Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un episodio diverso da quello contestato. (Nella specie il professionista a cui era stato contestato di aver agito contro un ex cliente era stato poi condannato per una fittizia dismissione del mandato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 dicembre 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Incertezza sui fatti contestati – Decisione – Nullità.
La generica e vaga esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa; infatti, anche se la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, è comunque necessario che, con la lettura della incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. (Nella specie la contestazione era talmente vaga da non consentire la individuazione di quali fossero le condotte illecite attribuite al professionista). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 16 ottobre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Azione contro ex clienti – Rapporti con i testimoni – Contatti diretti con i testimoni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con una missiva ai testimoni di controparte eserciti delle pressioni sugli stessi minacciandoli di azioni legali per conto dei propri assistiti e che assuma la difesa di un coniuge contro l’altro dopo aver rappresentato entrambi nel giudizio di separazione (Nella specie in considerazione della dichiarazione di prescrizione su uno dei capi di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 maggio 2003, n. 99).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 24 settembre 2005, n. 117
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Omessa fatturazione – Violazione deontologica di carattere istantaneo.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Tale deve essere considerata l’omessa fatturazione degli acconti percepiti. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione in quanto l’azione disciplinare è stata esercitata ben oltre i cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 maggio 2003, n. 99).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 24 settembre 2005, n. 117
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti – Restituzione condizionata la pagamento degli onorari dovuti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non restituisca documenti e atti di causa al cliente, e ne condizioni la restituzione al pagamento delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stato assolto l’avvocato in quanto il comportamento da lui posto in essere era antecedente alla entrata in vigore del codice deontologico forense e pertanto regolato dall’articolo 66 r.d.l. n. 1578/33, che prevedeva il deposito dei documenti presso il C.d.O. che avrebbe dovuto adoperarsi per la composizione amichevole della controversia. Nell’ipotesi in questione, invece, il tentativo di conciliazione non era avvenuto, il cliente non si era doluto dell’omessa consegna della documentazione e anzi aveva ribadito la propria stima al legale che ben lo aveva rappresentato e il procedimento disciplinare era stato aperto d’ufficio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 27 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 116
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e per il quale abbia anche percepito un acconto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Verona, 13 gennaio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi – Necessità.
La specificazione dei motivi di appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. (Nella specie il ricorrente si era genericamente riportato al contenuto del ricorso avverso la decisione del C.N.F. poi annullata per motivi di rito). (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Verona, 13 gennaio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115