Il praticante avvocato è soggetto, come l’avvocato, alla potestà disciplinare del consiglio dell’ordine, lo status di praticante è, infatti, preliminare a quello di professionista forense e come tale è assoggettabile alle norme deontologiche e disciplinari previste dal codice deontologico e dalla normativa forense. Pertanto sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 17 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 103