Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2005, n. 108