Il ricorso al C.N.F., ex d.l. n. 382/1944, avverso i risultati delle elezioni dei consigli territoriali deve essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio al C.d.O. come organo emanante e ad almeno uno degli eletti, affinché sia salvaguardata l’esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla conservazione dell’esito elettorale. (Accoglie il reclamo avverso risultato elettorale C.d.O. di Brescia, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 140