E’ inammissibile, perchè tardiva, l’eccezione di mancanza della prova per aver il C.d.O. escusso un solo teste se il ricorrente nulla ha dedotto in contrario a tale deposizione, né nell’udienza dibattimentale né, in genere, nel corso del giudizio di primo grado. (Nella specie la testimonianza aveva, peraltro, trovato conforto nei documenti prodotti in giudizio). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 marzo 2005, n. 65