Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del diritto-dovere di corretta informazione l’avvocato che con contributi indiretti ed articoli di stampa enfatizzi i risultati ottenuti, descriva i dettagli della vicenda giudiziaria, indichi i nominativi dei clienti, dei testimoni e le date di rinvio dell’udienza al solo fine pubblicitario. (Nella specie considerando che il professionista era stato assolto relativamente all’incolpazione della scorretta offerta di servizi che in realtà non risultava avvenuta, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 settembre 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa acquisizione dichiarazioni rese da terzi – Validità della decisione.
Non comporta nullità della decisione l’omessa acquisizione agli atti del procedimento delle dichiarazioni rese dai terzi, non costituendo le stesse prova documentale precostituita e ben potendo la ricorrente addurre i terzi dichiaranti come testimoni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 settembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Difesa del cliente contro l’azione personale di un collega – Omessa comunicazione al C.d.O. – Legittimità – Illecito deontologico – Non sussiste.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che proponga una azione difensiva a sostegno delle ragioni del proprio cliente e contro il collega omettendo di avvisare il Consiglio dell’ordine per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Deve, infatti, distinguersi tra le iniziative proposte dall’avvocato direttamente contro i colleghi e rientranti nella previsione del canone 22 c.d.f. e comportanti l’obbligo di comunicazione al C.d.O., e gli atti difensivi posti in essere a seguito di iniziative giudiziarie proposte da un avvocato contro un cittadino il quale per difendersi non può che affidarsi alle cure di un avvocato. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 ottobre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Omesso rendiconto – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga il mandato ricevuto in conflitto di interesse approfittando della qualità di procuratore del proprio cliente, che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme avute in ragione del mandato. (Nella specie, in considerazione dei rapporti professionali e personali intrattenuti con il cliente, che avevano ingenerato un clima di confusione, la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’omesso rendiconto, e il trattenimento di somme, l’omessa fatturazione, il conflitto di interessi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contestazione sintetica ma chiara – Legittimità.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Diritto di difesa – Sussiste.
Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa ed è regolato dalla legge professionale e in supplenza dalle norme del codice di procedura civile mentre le norme del c.p.p. sono applicabili solo se richiamate dalla legge professionale stessa. Pertanto, le esigenze di partecipazione e difesa sono garantite dall’articolo 45 r.d.l. n. 1578/33 e 47 r.d. n. 37/34, che prevedono la possibilità per il professionista imputato di essere sentito nelle sue discolpe con un termine non inferite a 10 giorni, e la necessità di comunicare all’interessato l’avvio dell’indagine disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Tenuta albi – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Procedimento penale a carico del professionista – Accertamento della sussistenza del requisito della condotta da parte del C.d.O. – Autonomia e non automaticità.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo, non è di per sé da escludere per la pendenza di un procedimento penale o di una decisione penale a carico del’interessato ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stata annullata la decisione del Consiglio dell’ordine che si era limitato a richiamare, ponendolo a fondamento della propria decisione, il decreto penale di condanna senza alcuna valutazione dei fatti posto in essere dal professionista). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 17 novembre 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 123
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Attività contro l’interesse del cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
L’avvocato che consapevolmente compia una azione contraria agli interessi della parte assistita, opponendosi ad un decreto monitorio sebbene risultassero ampiamente decorsi i termini e richieda per l’attività svolta un compenso sproporzionato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà che impone al professionista di sconsigliare il cliente dall’avviare azioni inutilmente gravose e comunque contrarie al proprio interesse. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 26 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 24 settembre 2005, n. 122
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa – Avvocato difensore d’ufficio – Avvocato non reperibile durante il turno di difesa – Omesso adempimento della difesa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato, difensore d’ufficio, che non si renda telefonicamente raggiungibile durante il turno di reperibilità, che gravato della difesa d’ufficio non svolga il mandato e non avverta l’autorità giudiziaria della impossibilità ad adempiere all’obbligo di difesa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in luogo della più grave sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 24 settembre 2005, n. 121