Il ricorso proposto avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’ordine locale è inammissibile, trattandosi di atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 22 giugno 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Decisione CdO – Nullità.
La mancata audizione del professionista ed il mancato rispetto del termine minimo inderogabile di dieci giorni previsto dall’art. 45 r.d.l. n. 1578 del 1933 per la difesa dell’incolpato medesimo determina la nullità del provvedimento adottato. Invero, il suddetto termine “non minore di dieci giorni” assegnato al professionista costituisce presupposto minimo essenziale per giustificare l’applicazione delle sanzioni disciplinari, in quanto momento qualificante dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 17 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 69
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
Deve ritenersi inammissibile, poiché proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni del Consiglio dell’Ordine ed i conflitti di competenza». (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 4 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 68
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Espressioni forti verso il collega di controparte – Illecito deontologico.
Ancorché il clima di esasperata contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell’uso di argomentazioni difensive, esula dai limiti che ciascun difensore deve in ogni caso rispettare l’attribuzione al collega avversario di fatti specifici costituenti reato e l’aggressione alla moralità e alla dignità della persona di questi, integrando siffatti comportamenti la violazione dei doveri di correttezza e di lealtà nei confronti dei Colleghi prescritti dalle regole deontologiche, indipendentemente dalla loro rilevanza penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 19 maggio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva inviata al collega di controparte e contenente proposta transattiva – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio una missiva inviatagli dal collega di controparte, definita “riservata personale”, contenente una proposta transattiva, atteso che la corrispondenza scambiata tra colleghi prima o durante il giudizio, avente ad oggetto argomenti afferenti al merito della controversia, è coperta dal dovere di riservatezza con divieto di produzione nella causa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca 6 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 66
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. presentato dall’esponente – Difetto di legittimazione – Inammissibilità ricorso.
Il ricorso presentato direttamente dall’esponente è inammissibile, atteso che, in materia disciplinare, la legittimazione all’impugnativa, consentita soltanto avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare (e non dunque, come nella specie, avverso un provvedimento di archiviazione), spetta esclusivamente all’iscritto contro cui si procede ed al procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50 L. 36/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza 13 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 65
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente pubblico – Incompatibilità – Rimozione della causa di incompatibilità – Sopravvenuta carenza di interesse – Inammissibilità ricorso.
A seguito della accertata rimozione della causa di incompatibilità dipendente dallo svolgimento da parte del ricorrente delle funzioni di direttore generale del Comune, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. (Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 14 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 64
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
Il professionista che assuma l’incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell’ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorra ben più di un semplice rapporto contrattuale, viola l’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → per effetto della sostanziale confliggenza delle posizioni assunte (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 6 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 settembre 2006, n. 63
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza.
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense, in violazione degli art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →, il professionista che non dia corso al mandato ricevuto, ometta di informare il cliente sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al CDO sul suo comportamento (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 18 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 62
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso – Rinuncia – Improcedibilità.
A seguito della rinuncia all’impugnativa proposta, il giudizio di appello diviene improcedibile, con l’effetto della sopravvenuta inammissibilità del ricorso e della conseguente definitività della decisione sanzionatoria impugnata dal ricorrente. (Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso avverso decisione C.d.O. Brescia, 20 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 61