Nel procedimento disciplinare forense, stante il difetto di una previsione normativa in tale senso, deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze e non è altresì invocabile l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che nel fissare l’esigenza di pubblicità del processo, pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Eccezione di omessa sottoscrizione della delibera di apertura del procedimento – Proposizione per la prima volta nei mezzi di gravame – Tardività.
L’eccezione relativa alla omessa sottoscrizione della delibera di apertura del procedimento disciplinare deve essere proposta in limine e comunque prima della decisione del C.d.O., e pertanto è inammissibile perché tardiva la proposizione della eccezione come mezzo di gravame. (Nella specie peraltro la eccezione era infondata perché riferita alla sola copia notificata e non all’originale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Citazione – omessa indicazione del termine in cui poter visionare gli atti – Irrilevanza.
L’omessa indicazione nella citazione del termine minimo in cui poter visionare gli atti non determina nullità del procedimento essendo detto termine rimesso alla discrezionalità dell’organo disciplinare in ragione della natura degli atti da esaminare e del complessivo svolgimento procedimentale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Citazione – Omessa indicazione elenco testimoni – Irrilevanza – Nullità della decisione – Non sussiste.
L’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato non determina la nullità della decisione ma solo della eventuale prova irregolarmente acquisita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Lettura del dispositivo – Obbligo – Non sussiste.
Le decisioni del C.d.O. vengono pubblicate mediante deposito in segreteria e successivamente notificate all’interessato mentre non c’è nessuna norma che imponga in tale procedimento l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Eccezione di regolare convocazione del collegio giudicante – Proposizione – Termine.
L’eccezione di mancata convocazione del collegio, o di un componente del collegio giudicante, deve essere proposta in limine o comunque prima che sia assunta la decisione del C.d.O., e pertanto è inammissibile, perché tardiva, la proposizione dell’eccezione come mezzo di gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Attività legale verso parti in conflitto di interessi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che presti il proprio patrocinio a favore di parti in conflitto di interessi, a nulla rilevando l’eventualità che egli, per non apparire, abbia fatto firmare da un altro collega il ricorso presentato per una delle parti. (Nella specie, in considerazione della assoluzione per mancanza di prove su un capo di imputazione la sanzione della sospensione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione; mentre per gli atti interruttivi, verificatisi durante la fase giurisdizionale davanti al C.N.F. opera il principio dell’effetto interruttivi permanente. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la delibera di apertura del procedimento, la notifica dell’atto di citazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Prova – Mancanza di prova certa – Assoluzione.
Nel procedimento disciplinare deve essere assolto il professionista se da una ricostruzione storica dei fatti le prove raccolte risultino insufficienti e tali da non fornire alcuna certezza. (Nella specie è stato assolto il professionista da un addebito per il quale il C.d.O. si era basato solo su congetture e non aveva, in effetti, raggiunta la prova certa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)