Nei casi previsti dall’articolo 43, III comma l.p.f., l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito, per cui resta precluso ogni esame sulla opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. […]