L’attivazione di un sito web per l’esercizio di consulenza on line non integra un comportamento deontologicamente rilevante, sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →, qualora esso sia idoneo a rappresentare all’utente la sostanziale identità e coincidenza tra sito e studio, in capo agli stessi professionisti, e siano altresì chiaramente differenziati prestazioni, mezzi e strumenti operativi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 febbraio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria con iniziative giudiziarie onerose e sproprorzionate – Intento emulativo – Violazione doveri probità e correttezza – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che merita la sanzione dell’avvertimento, il professionista che intraprenda un’iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa, così pregiudicando ingiustamente la parte debitrice. Tale condotta, invero, in quanto giustificata unicamente da una finalità emulativa, ed altresì idonea ad ingenerare discredito del debitore dando luogo a dubbi sulla solvibilità dello stesso, deve ritenersi lesiva dei principi di lealtà e correttezza, cui è tenuto il professionista nei confronti non dei soli colleghi avversari ma anche delle controparti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 8 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. ITALIA), sentenza del 21 novembre 2006, n. 112
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia – Assoluzione dell’incolpato con formula piena in sede penale – Irrilevanza.
La pubblicazione della notizia dell’assoluzione del professionista con formula piena in sede penale non è idonea ad escludere la responsabilità disciplinare, laddove il C.d.O. territoriale contesti al medesimo non la violazione di norme di natura penale, bensì soltanto il discredito per la classe forense derivante dal clamore suscitato dai fatti riportati sulla stampa locale. Invero, la pubblicazione della notizia dell’assoluzione ottenuta dall’interessato, ancorché idonea a restituire a quest’ultimo credibilità ed onorabilità professionale, non cancella il clamore sull’accaduto e, anzi, reitera la diffusione del fatto che in sé pregiudica la classe forense, ai sensi dell’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica – Termine ex art. 50 del R.D.L. n. 1578/33 – Perentorietà – Esclusione.
In ossequio al costante insegnamento giurisprudenziale, il termine indicato nell’art. 50 del R.D.L. n. 1578/33, convertito in legge n. 36/34, non può essere considerato perentorio, sicché il mancato rispetto di esso non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità della decisione assunta dal C.O.A. territoriale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578 – Inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578, va dichiarato inammissibile perché intempestivo, il ricorso proposto oltre i venti giorni dalla notifica della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 19 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BASSU), sentenza del 21 novembre 2006, n. 110
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Natura privata o professionale del debito – Irrilevanza.
L’art. 59 c.d.f.Art. 59 cod. prev. – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume car…Leggi il testo completo →, ai sensi del quale l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l’obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che dev’essere tanto più sentito quanto più percepito nell’ambito esterno, come, evidentemente, nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in adempimento delle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, il quale assume connotazione particolarmente negativa a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura “privata” o “professionale” del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 maggio 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Sospensione.
Ai sensi dell’art. 56 co.5 della L. n. 36/34, il giudice abilitato a sospendere l’esecuzione della sentenza resa dal Consiglio nazionale forense va individuato nelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il quale è altresì competente a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso le sentenze del CNF. Va pertanto dichiarato inammissibile, poiché irrituale, l’istanza di sospensione proposta dall’interessato al CNF. (Dichiara inammissibile l’istanza di sospensione della decisione n. 145/05 R.D. in data 22/4/2004 – 10/11/2005, con la quale il CNF ha rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 108
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei.
Il procedimento disciplinare promosso dal C.d.O. nei confronti dell’avvocato ha natura di procedimento amministrativo, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è soggetto ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto non soltanto dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, probatoria – quali, ad esempio, l’interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento – o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, ancorché diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 107
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Richiesta di deduzioni da parte del CdO – Mancata risposta – Illecito disciplinare – Insussistenza.
In quanto essenzialmente finalizzata a consentire all’iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa, la semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare (la quale va tenuta distinta dalla richiesta di «chiarimenti, notizie o adempimenti» che, se inevasa, è idonea ad integrare l’illecito disciplinare sanzionato dal comma 2 dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non comporta, in caso di mancata risposta, alcuna sanzione disciplinare. Siffatta omissione, invero, rientra nella previsione del primo comma dell’art. 24 c.d.f., secondo cui nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e di difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 106
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Sopravvenuto venir meno dei presupposti – Revoca.
Il provvedimento di sospensione cautelare, legittimamente adottato dal C.d.O. locale in base alle oggettiva esistenza e gravità delle accuse contestate al professionista ed al clamore suscitato dalle stesse, deve essere revocato qualora i presupposti che ne hanno motivato l’emissione vengano successivamente meno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 20 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 105