Nel caso in cui il professionista, in relazione al medesimo sinistro stradale trattato nell’ambito di due distinti giudizi, esponga una divergente ricostruzione dei fatti, senza inoltre dar conto di aver definito la prima causa con una transazione, deve ritenersi insussistente la violazione degli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →, allorché l’incolpato, nel corso del secondo giudizio – e, precisamente, nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. – abbia poi trattato ampiamente le questioni sia della dinamica del sinistro sia dell’intervenuta transazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 2 marzo 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà, dignità e decoro – Indebita richiesta di onorari – Illecito deontologico.
L’indebita richiesta alla Corte d’Appello di onorari non spettanti integra non solo un tentativo di indurre in errore sia il giudicante sia il proprio Consiglio dell’Ordine, mediante l’utilizzo di un modello predisposto per il rilascio del parere di congruità non compilato, nè sottoscritto, nè rilasciato nelle forme di legge dal Consiglio, ma, addirittura, la vera e propria consumazione di una condotta sleale, contraria ai doveri di correttezza e decoro professionali (nella specie, il CNF, tenuto conto delle particolari modalità attraverso cui la riferita condotta si era sviluppata, improntata al totale disprezzo dello scrupolo che invece deve animare il professionista forense, e del disdoro causato all’intero ceto forense, ha ritenuto sanzione adeguata alla gravità dei fatti commessi la sospensione dall’esercizio professionale di mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 7 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 21 novembre 2006, n. 120
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento incarico professionale – Illecito deontologico – Sussistenza.
La mancata proposizione dell’atto di appello, per il quale l’incolpato abbia ricevuto espresso mandato difensivo accompagnato da un rilevante fondo spese, configura grave violazione dei doveri professionali di lealtà, dignità e decoro, considerate, altresì, le irreparabili conseguenze che si verificano a danno dell’assistito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 7 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 21 novembre 2006, n. 120
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza procedimento penale – Sospensione procedimento disciplinare – Necessità.
In tema di rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, qualora sia pendente, nei confronti dell’incolpato, anche il procedimento penale per i medesimi addebiti contestati dal C.d.O., il procedimento disciplinare – conformemente al recente rèvirement delle Sezioni unite della Corte di Cassazione – deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 7 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 21 novembre 2006, n. 120
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione giudiziaria contro ex cliente – Illecito deontologico – Sussistenza.
La responsabilità disciplinare non può essere fondata e misurata sul sospetto, bensì sulla raggiunta prova della verità del fatto addebitato. Va pertanto ridotta la misura della sanzione inflitta dal C.d.O. in base al sospetto dell’utilizzo da parte del professionista di notizie riservate ai danni dell’originario cliente, e applicata quella minore dell’avvertimento, nel caso in cui l’incolpato, sia pure per colposa dimenticanza del precedente rapporto professionale, abbia promosso una causa contro costui. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 20 aprile 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione.
Il ricorso per revocazione proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense a seguito della sentenza con cui il giudice civile abbia dichiarato, successivamente alla pronuncia del CNF, la falsità delle prove in base alle quali il Consiglio ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato, deve ritenersi inammissibile nel caso in cui non sussista identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio civile e il giudizio disciplinare celebrato avanti al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso proposto per la revocazione della decisione del C.N.F. n. 205/04 del 27/2/2004 – 20/9/2004, che ha rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 16 gennaio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Termine – Notifica della decisione al difensore non domiciliatario – Decorrenza.
La proposizione del ricorso avverso le decisioni del C.O.A., ai sensi degli artt. 31 e 37, R.D.L. n. 1578/33, deve aver luogo entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato. Nel caso in cui il ricorrente sia assistito da due difensori, il suddetto termine, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve farsi decorrere dalla data della prima notifica, ancorché questa sia stata effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che, secondo l’insegnamento della stessa Suprema Corte i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. ORSONI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 117
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Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
In tema di difesa personale della parte, deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. locale sottoscritta dal solo praticante avvocato sprovvisto di jus postulandi, atteso che, in virtù della necessaria correlazione dell’art. 86 c.p.c. con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, lo svolgimento della difesa e l’assunzione del patrocinio innanzi al Consiglio è consentita soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BASSU), sentenza del 21 novembre 2006, n. 116
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Praticante avvocato – Attività senza titolo – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento contrario all’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → il praticante che, senza averne la relativa abilitazione, svolga in giudizio l’attività di avvocato, sia adottando tutte le scelte processuali, sia redigendo tutti gli atti di causa, pretendendo ed ottenendo parzialmente il pagamento della parcella per attività ad egli non consentita e, pertanto, proponendosi nei confronti del cliente e della controparte come dominus della causa (nella specie, il CNF, in considerazione della giovane età professionale dell’incolpato e della circostanza che il medesimo avesse chiesto la collaborazione, per quanto solo formale, di avvocato abilitato domiciliatario, ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione per mesi due, contenendola in quella minore della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 4 maggio 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.
L’art. 22 can. II c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva, rigorosamente mirata a quei casi nei quali si è in presenza di una iniziativa giudiziaria e, parimenti, della effettiva possibilità di esperimento di quel tentativo di conciliazione che è, e resta, la ratio giustificativa della norma. Conseguentemente, va esclusa la responsabilità disciplinare dell’incolpato nell’ipotesi in cui si tratti non già di iniziative giudiziarie autonome assunte dal medesimo nei confronti di un collega, quanto piuttosto di reazioni conseguenti di iniziative in precedenza assunte da quest’ultimo (nella specie, si trattava di atti in opposizione, l’uno a sentenza dichiarativa di fallimento, l’altro a decreto ingiuntivo, nei quali l’incolpato, aveva, appunto, la veste dell’opposto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 28 febbraio 2005).