L’avvocato che si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e di avvocato, è tenuto a rispettare le regole che disciplinano l’attività e i comportamenti di ciascuna delle due qualità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 28 cod. deontologico, configura illecito disciplinare la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una proposta transattiva. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Inizio – Deliberazione di apertura.
Il procedimento disciplinare forense non prevede una fase anteriore a quella del formale inizio, che si ha con la deliberazione di apertura, ai sensi dell’art. 38, co.3, R.D.L. n. 1578/39, cui deve seguire la comunicazione all’interessato, prevista dal primo comma dell’art 47 R.D. n. 37/34. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di probità, decoro.
La responsabilità del legale nei confronti del cliente è personale, assorbendo come tale i comportamenti d’ogni collaboratore, sicché, nei limiti dell’ordinarietà dei fatti e della diligenza professionale, rileva unicamente la condotta del titolare del mandato (nella specie, lo Studio dell’incolpato aveva esibito alla cliente un documento che ingenerava nella cliente la convinzione che il giudizio affidatogli fosse stato intrapreso e lo sfratto eseguito, in tal modo giustificando un’attività mai effettivamente posta in essere e godendo degli illeciti benefici che il falso affidamento nella parte assistita procurava). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2003 – 19 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BIANCHI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 48
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di probità, decoro, correttezza, fedeltà – Violazione.
Viola i doveri di probità, decoro, correttezza e fedeltà il professionista che, incaricato di seguire una verifica fiscale nei confronti del cliente avviata da militari appartenenti alla Guardia di Finanza, prometta indebitamente a questi ultimi di versare ingenti somme di denaro dai medesimi richieste al fine di evitare al proprio assistito una denuncia all’Autorità Giudiziaria per reati di falso in bilancio, truffa aggravata in danno dello Stato e varie violazioni fiscali (nella specie, è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 febbraio 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Mandato – Autenticazione – Mancanza sottoscrizione delegante su copia atto di costituzione – Illecito deontologico – Insussistenza.
Nel caso in cui il difensore depositi in giudizio una copia dell’atto di costituzione completa della sottoscrizione della parte assistita e della propria “per autentica”, ed una recante la sola firma propria “per autentica” ma priva della firma del delegante, non è configurabile alcuna violazione del Codice deontologico, ma piuttosto una censurabile disattenzione (che, nella specie, ben potrebbe essere stata causata dalla inesperienza), per aver depositato in giudizio un atto incompleto, sia pure non essenziale ai fini della difesa della parte assistita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 17 luglio 2006, n. 46
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente.
Ai sensi dell’art. 51 l.p.f., l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni, termine che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto, se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, la quale si consuma o si esaurisce nel momento in cui è posta in essere. Qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo (o posta in essere con atti istantanei ma con effetti permanenti per le conseguenze ad essi proprie), la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima; il termine, pertanto, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva o omissiva, passibile di sanzione. La condotta costituita dal trattenimento o dall’appropriazione di somme deve al predetto fine considerarsi una situazione protrattasi nel tempo, che perdura fino a che il professionista non la rimuova. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Copia delibera C.d.O. – Mancanza sottoscrizione Presidente – Nullità – Esclusione.
La mancanza della sottoscrizione del presidente, prescritta unitamente a quella del segretario dall’art. 44 r.d. n. 37/1934, non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione è stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità – Motivi aggiunti – Inammissibilità.
Atteso che, secondo costante giurisprudenza, i motivi di impugnazione devono essere formulati con il ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti secondo il sistema processuale civile, ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del CdO devono essere dichiarate inammissibili qualora non siano formulate nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma proposte come motivi aggiunti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Notifica oltre il termine previsto dall’art. 37, co.3, l. n.1578/1933 – Nullità della decisione – Non sussiste.
La decisione del CdO notificata all’incolpato oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione non è nulla, trattandosi di un termine ordinatorio; la relativa inosservanza, pertanto, determina unicamente il semplice spostamento del dies a quo per l’eventuale impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 2 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 44
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’albo – Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante – Alternatività – Criterio della prevenzione.
Ai fini della individuazione della competenza per territorio a procedere disciplinarmente nei confronti di un iscritto in capo al CdO presso cui è iscritto il professionista oggetto della incolpazione oppure al CdO nel cui ambito è avvenuto il fatto, la prevenzione è determinata dal Consiglio territoriale che per primo ha dato inizio al procedimento disciplinare, intendendosi per inizio del procedimento disciplinare la data di comunicazione del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare con i relativi capi di incolpazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 2 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 44