Pone in essere un comportamento in violazione del dovere di correttezza, lealtà e decoro professionale il professionista che notifichi l’atto di pignoramento nei confronti del debitore, quando ancora il termine concordato per il pagamento non sia scaduto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 maggio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – art. 22 canone II c.d.f. – Obbligo informativa preventiva – Jus superveniens – Esclusione – Illecito – Insussistenza.
A seguito dell’entrata in vigore il nuovo codice deontologico, con le modifiche introdotte nel testo approvato dal CNF nella seduta del 27 Gennaio 2006, è venuto meno l’obbligo, previsto dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, di dare preventiva informativa al CdO dell’azione giudiziaria che si intende promuovere nei confronti di un collega. Pertanto, per effetto dello jus superveniens posteriore al ricorso e, ancor prima, alla incolpazione ed alla decisione, deve ritenersi che il comportamento dell’incolpato, alla luce della nuova disciplina, non costituisce illecito disciplinare, con conseguente accoglimento del ricorso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 ottobre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Sopravvenuta rinuncia -Inammissibilità ricorso.
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta da parte del ricorrente determina di per sé l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. EQUIZZI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 201
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e probità – Rapporti con i colleghi.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza professionale, il professionista che, contravvenendo a quanto stabilito dalle parti in un atto di transazione, con il quale le parti stabilivano di rinunciare reciprocamente al giudizio ancora pendente, proseguiva in esso senza svolgere alcuna attività, ma limitandosi a chiedere semplici rinvii (nella specie, è stata confermata la sanzione disciplinare dell’ avvertimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 6 settembre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento incarico professionale – Illecito deontologico – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, avendo ricevuto, mandato professionale al fine di intraprendere cause civili per il risarcimento del danno, non provveda a dar corso alle relative azioni, fornendo peraltro al cliente false informazioni circa la pendenza dei processi con numeri di Registro Generale rivelatisi poi falsi e notizie circa il probabile esito positivo delle vertenze stesse, violazione tanto più grave laddove l’incarico riguardi iniziative da assumere nei confronti di varie testate giornalistiche, allo scopo di respingere accuse gravi e recuperare credibilità e immagine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. DANOVI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 199
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata risposta richiesta chiarimenti CdO – Violazione obbligo collaborazione – Sussistenza.
Costituisce illecito disciplinare sotto il profilo della violazione dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, II canone, la mancata risposta dell’iscritto alle lettere di richiesta di chiarimenti del Consiglio dell’ordine in ordine ad un esposto presentato da una parte, violando siffatta omissione l’obbligo di collaborazione tra gli iscritti e l’Ordine professionale imposto dalla citata norma. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. DANOVI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 199
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità.
Il professionista incolpato può svolgere la difesa davanti al CNF o personalmente – se iscritto regolarmente all’Albo degli Avvocati – o a mezzo di avvocato abilitato all’esercizio professionale innanzi alle giurisdizioni superiori. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di di jus postulandi, per non essere iscritto, al tempo della proposizione del ricorso, in nessun albo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 7 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 198
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con procedimento penale – Pregiudizialità – Esclusione.
Secondo la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, l’ipotesi di sospensione necessaria del procedimento penale si verifica quando sussiste identità sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo dei fatti in base ai quali è elevata l’imputazione da reato e l’incolpazione per violazione deontologica. Va esclusa siffatta identità già sul piano oggettivo, nel caso in cui comportamento contestato nel processo penale all’incolpato riguardi l’infedeltà nello svolgimento dell’incarico professionale conferito dal cliente, come tale idoneo ad integrare la fattispecie criminosa del patrocinio infedele di cui all’art. 380 c.p. (corrispondente sul piano disciplinare alla violazione dall’art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →), mentre l’illecito disciplinare inerisca all’incarico professionale conferitole dalla moglie del medesimo cliente contro quest’ultimo, in evidente situazione di conflitto di interessi ed in violazione del dovere di astensione di cui all’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 3 marzo 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 20 c.d.f., il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 novembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 20 c.d.f., il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 15 dicembre 2004).