Il comportamento del professionista che, contrariamente al vero, riferisca al cliente di avere depositato un’istanza di proroga dello sfratto entro un certo termine, integra violazione dei doveri di correttezza e diligenza, di cui il dovere di informazione, esplicitamente previsto dall’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →, è espressione (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 24 aprile 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, avendo ricevuto al terminale del proprio studio un fax del collega avversario invece indirizzato al suo domiciliatario, non solo non si adoperi per avvertire il medesimo dell’errore trasmissivo, ma utilizzi nell’interesse del proprio cliente quanto erroneamente inviatogli proprio nel procedimento civile di opposizione monitoria promosso dalla controparte (nella specie, il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 144
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista privo di jus postulandi – Inammissibilità.
È inammissibile l’impugnativa del provvedimento di rigetto della domanda di reiscrizione all’Albo proposta personalmente dal ricorrente privo dello jus postulandi, in quanto non iscritto all’albo degli Avvocati, né, comunque, in possesso del requisito della iscrizione all’albo dei Cassazionisti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 143
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro – Sussistenza.
Viola in maniera irrimediabile il precetto dell’art. 43 c.d., oltre ad integrare latamente la violazione dei più generali principi sanciti dagli artt. 5 e 6 dello stesso codice, il professionista che, a fronte della brevissima durata dell’incarico e della limitata gravità e complessità delle questioni trattate, richieda al cliente compensi eccessivi ed anche sproporzionati, sia rispetto alle previsioni della tariffa forense sia alla natura e all’entità delle prestazioni effettivamente svolte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 20 maggio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Omessa costituzione di parte civile – Decorrenza del termine.
Atteso che il termine di prescrizione per le violazioni riguardanti fatti che si protraggono nel tempo decorre dal momento della cessazione del comportamento negativo, nel caso in cui il contegno censurato consiste nella ingiustificata inosservanza, da parte dell’incolpato, del dovere professionale ex art. 38 c.d.f di compiere gli atti inerenti al mandato di costituirsi parte civile in un processo penale, l’omissione disciplinarmente rilevante (mancata costituzione di parte civile) deve ritenersi esaurita nel momento in cui la sentenza di patteggiamento diviene irrevocabile. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 19 novembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Autonomia del rapporto – Conflitto di interessi – Violazione.
Deve ritenersi del tutto inammissibile sotto il profilo deontologico, poiché connotata da imprudenza, dal conflitto di interessi e dal dispregio delle regole dell’autonomia, la condotta del professionista che, in costanza di mandato professionale ricevuto dal proprio cliente al fine di assisterlo nelle trattative per la compravendita di beni immobili, induca il medesimo alla consegna del prezzo concordato per l’acquisto, dichiarando, contrariamente al vero, di conoscere della materiale esistenza delle garanzie pretese dal cliente stesso ai fini del pagamento del prezzo, e rilasciando propria personale garanzia di restituzione dell’importo successivamente non onorata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 12 luglio 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la stampa – Dovere di riservatezza.
Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.f.Art. 9 cod. prev. – Dovere di segretezza e riservatezza.È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia ven…Leggi il testo completo →), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art.18 c.d.f.), il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti.
Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, proprî della professione forense, il professionista che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 6 giugno 2005). -
Avvocato – Norme deontologiche – Arbitrato – Dovere di lealtà e correttezza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, ai sensi degli att. 55 c.d.f., il professionista che, nominato in sede contrattuale arbitro unico, pur formalmente sfiduciato da una delle parti non rinunci all’incarico ricevuto e, anzi, dia corso al procedimento arbitrale emettendo il relativo lodo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 1 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 138
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Necessità apertura procedimento disciplinare – Esclusione – Discrezionalità C.O.A. – Esercizio.
La sospensione dall’esercizio della professione, disciplinata dall’art. 43, r.d.l. n. 1578/1933, nel testo novellato dall’art. 4 della legge n. 91/71, rappresenta, per costante insegnamento giurisprudenziale, la necessità ed opportunità di salvaguardare l’ordine forense dalla menomazione di prestigio che dal solo fatto dell’assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti può derivare all’intera categoria. Essa, pertanto, non è una forma di sanzione disciplinare, come tale suscettibile di applicazione soltanto dopo il procedimento disciplinare, ma costituisce, al contrario, un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa non giurisdizionale a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, e che viene adottata dal C.O.A. nella sua piena discrezionalità, al fine di tutelare sé stesso ed i terzi in genere dal pericolo derivante dall’esercizio della professione forense da parte di chi, allo stato, non si trovi in possesso di quei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quella funzione di pubblico interesse. In altri termini, con la sospensione cautelare non si presume mai la colpevolezza del giudicabile ma si realizzano soltanto le garanzie per l’ipotesi che, nella competente sede, la colpevolezza venga accertata e definitivamente dichiarata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Valutazione fondatezza imputazioni oggetto del giudizio penale – Necessità – Esclusione.
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione, avendo il suo normale presupposto nella semplice emanazione di un mandato o ordine di comparizione e, a fortiori, in ogni provvedimento più grave, richiede unicamente una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista, prescindendo dalla valutazione della fondatezza delle stesse che, invece, deve formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137