La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto perché tardivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 novembre 2005).
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi sproporzionati ed eccessivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi sproporzionati ed eccessivi rispetto all’attività svolta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 19 marzo 2007, n. 19
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Inapplicabilità – Quorum costitutivo – Necessità.
Il principio di immutabilità del collegio giudicante, come previsto dalla suprema corte di cassazione, non deve essere applicato nel procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. che ha natura amministrativa, e richiede soltanto, per la validità degli atti compiuti, che del collegio facciano parte in tutte le fasi del procedimento un numero di consiglieri che garantisca il quorum stabilito dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 19 marzo 2007, n. 19
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Rinvio a giudizio sottoscritto dal consigliere in sostituzione del presidente – Legittimità.
E’ valido il provvedimento di rinvio a giudizio sottoscritto da un consigliere che, in relazione a tale atto, abbia assunto le funzioni di presidente, sostituendolo; per un verso, infatti, tale potere può legittimamente essere attribuito dal presidente ad un altro consigliere in qualunque modo e quindi anche senza particolari formalità, per altro verso, comunque l’inosservanza delle disposizioni processuali in tal senso non determina alcuna ipotesi di nullità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 19 marzo 2007, n. 19
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Procedimento disciplinare – Impedimento del difensore – Richiesta di rinvio – Inammissibilità.
Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio dell’udienza l’asserita impossibilità di partecipare all’udienza da parte del difensore per concomitante impegno processuale, se l’impegno addotto sia stato assunto in un momento successivo alla notifica dell’atto di citazione a comparire davanti all’ordine territoriale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 19 marzo 2007, n. 19
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Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità.
Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema corte di cassazione, la ricusazione del C.d.O. nel suo insieme e non riferibile personalmente a ciascun componente. (Nella specie, peraltro, la ricusazione era stata proposta per motivi diversi da quelli previsti per legge; il ricorrente infatti aveva eccepito una sorta di volontà dell’organo disciplinare di voler compensare con il giudicato la sanzione cautelare già sofferta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 19 marzo 2007, n. 19
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e probità – Omesso svolgimento del mandato – False informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto non compiendo gli atti necessari della difesa e che dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica. (Nella specie, in considerazione del ravvedimento del ricorrente, che in parte ha ammesso la sua responsabilità, e della giovane età dello stesso la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 18
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Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del provvedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione dei loro fini istituzionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 18
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Mandato ad avvocato non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori – Sottoscrizione del ricorso ad parte del professionista imputato – Ammissibilità.
Il ricorso al C.N.F. attraverso una decisione disciplinare del C.d.O. deve essere proposto da un avvocato abilitato all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori e solo eccezionalmente può essere proposto da un avvocato iscritto all’albo ordinario purché sia il professionista destinatario del provvedimento impugnato. Pertanto è ammissibile il ricorso che sia stato proposto dal difensore non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori se il ricorso stesso sia stato comunque sottoscritto personalmente dal professionista incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 18
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti tra colleghi – Richiesta di somme a garanzia e ritardo nella restituzione – Omesso pagamento di prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda ingenti e immotivate somme a garanzia dell’attività da intraprendere restituendole con molto ritardo e che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 17 marzo 2007, n. 17