Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché non conforme alla dignità ed al decoro professionale, il professionista che, raggiunto un accordo verbale transattivo con il collega di controparte, lo disattenda con il pretesto che quest’ultimo richieda alla consegna dell’assegno la sottoscrizione del documento di definizione formale delle vertenza, (pienamente legittima ed anzi doverosa per il corretto espletamento del mandato conferitogli dal debitore), ed inoltre, restituito il titolo, notifichi atto di precetto dando corso a pignoramento immobiliare per un preteso più ingente credito, salvo poi ad addivenire a transazione con l’aggiunta al concordato importo delle spese successivamente maturate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 12 marzo 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 50, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 – Inammissibilità.
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento (art. 50, R.D.L. n. 1578/1933). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 9 luglio 2004).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Esercizio funzioni di Giudice di Pace – Iscrizione all’Albo degli avvocati – Rigetto.
Attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l’incontestabile differenza che corre tra la posizione del Magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del Giudice onorario, che non è chiamato a sostenere alcun esame. Né la frequenza dei corsi tenuti dal CSM per i giudici di pace può in alcun modo essere equiparata all’esame di idoneità all’esercizio della professione forense, previsto come obbligatorio dalla norma costituzionale (art. 33), non sottoponendo gli interessati ad alcuna verifica. Va, pertanto, rigettata la domanda di iscrizione all’albo presentata dal praticante avvocato che abbia svolto le funzioni di giudice di pace. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 29 aprile 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Mancato riscontro della nomina del difensore di fiducia – Obbligo di difesa – Diritto al pagamento delle competenze – Sussistenza.
In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l’«obbligo di prestare il patrocinio» sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia (art. 97 co. 5 e 6, c.p.p.), deve ritenersi insussistente l’illecito disciplinare a carico dell’incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d’ufficio ed in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall’imputato, osservi il dovere di presentarsi all’udienza per assolvere alla difesa dell’imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest’ultimo il pagamento delle competenze relative all’attività professionale svolta. Al difensore di ufficio, infatti, spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia (intervenuta, nella specie, soltanto in udienza). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 luglio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione – Difformità dalla decisione – Ipotesi di insussistenza.
Atteso che, per costante giurisprudenza, la configurabilità della violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione implica necessariamente una sostanziale diversità tra il contestato e il ritenuto, tale da compromettere o limitare il diritto di difesa, deve ritenersi che non vi sia difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza qualora, pur non essendovi una identità letterale tra imputazione e decisione, l’incolpato sia stato messo in grado di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto e a tutti gli addebiti mossi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 luglio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Irregolarità – Decisione del C.d.O. – Nullità.
In ossequio al costante orientamento della giurisprudenza disciplinare, la partecipazione alla decisione del C.d.O. di un consigliere assente al momento della trattazione comporta la nullità insanabile della decisione per irregolare composizione del Collegio giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 28 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. ORSONI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 126
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esclusione
Posto che l’attribuire alla controparte la prospettazione di circostanze false costituisce una evidente manifestazione della dialettica processuale, che ha il limite del divieto di espressioni sconvenienti od offensive (art. 89 c.p.c.) autonomamente valutabile in sede disciplinare, devono ritenersi non lesive della dignità e del decoro professionale le affermazioni di malafede processuale (peraltro, parola usata dall’art.96 c.p.c., ai fini della responsabilità aggravata) e di deduzione di false circostanze, rivolte alla controparte, in quanto non sconvenienti né offensive ed altresì appartenenti al diritto di difesa nell’ambito del processo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 6 aprile 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo → e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, il professionista che, senza informare il collega avversario della propria unilaterale iniziativa, discuta in sua assenza con il magistrato per rappresentare a quest’ultimo fatti tra l’altro non corrispondenti a verità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 febbraio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Responsabilità penale per fatti connessi all’esercizio della pratica – Diniego di iscrizione all’albo degli avvocati – Legittimità.
In caso di accertata responsabilità penale del praticante per fatti commessi nell’esercizio di funzioni al medesimo affidate in ragione della sua appartenenza al mondo della professione, consistenti nell’abuso di quelle funzioni con relativo approfittamento di denaro aggravato dall’entità delle somme trattenute, deve ritenersi legittima, sulla base di principi che presiedono all’appartenenza al ceto forense, il diniego di iscrizione dell’incolpato all’albo degli Avvocati, configurando le riferite condotte illeciti di tale gravità specifica da escludere, forse senza possibilità di rimedio, che l’agente possa mai assurgere a livelli etici tali da assumere la veste di avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 25 luglio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
Atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine ed i conflitti di competenza, deve ritenersi inammissibile, poiché proposto contro una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento del C.d.O. territoriale che decida su una istanza di ricusazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2004).