Ancorché il clima di esasperata contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell’uso di argomentazioni difensive, esula dai limiti che ciascun difensore deve in ogni caso rispettare l’attribuzione al collega avversario di fatti specifici costituenti reato e l’aggressione alla moralità e alla dignità della persona di questi, integrando siffatti comportamenti la violazione dei doveri di correttezza e di lealtà nei confronti dei Colleghi prescritti dalle regole deontologiche, indipendentemente dalla loro rilevanza penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 19 maggio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva inviata al collega di controparte e contenente proposta transattiva – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio una missiva inviatagli dal collega di controparte, definita “riservata personale”, contenente una proposta transattiva, atteso che la corrispondenza scambiata tra colleghi prima o durante il giudizio, avente ad oggetto argomenti afferenti al merito della controversia, è coperta dal dovere di riservatezza con divieto di produzione nella causa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca 6 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 66
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. presentato dall’esponente – Difetto di legittimazione – Inammissibilità ricorso.
Il ricorso presentato direttamente dall’esponente è inammissibile, atteso che, in materia disciplinare, la legittimazione all’impugnativa, consentita soltanto avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare (e non dunque, come nella specie, avverso un provvedimento di archiviazione), spetta esclusivamente all’iscritto contro cui si procede ed al procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50 L. 36/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza 13 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 65
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente pubblico – Incompatibilità – Rimozione della causa di incompatibilità – Sopravvenuta carenza di interesse – Inammissibilità ricorso.
A seguito della accertata rimozione della causa di incompatibilità dipendente dallo svolgimento da parte del ricorrente delle funzioni di direttore generale del Comune, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. (Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 14 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 64
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
Il professionista che assuma l’incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell’ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorra ben più di un semplice rapporto contrattuale, viola l’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → per effetto della sostanziale confliggenza delle posizioni assunte (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 6 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 settembre 2006, n. 63
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza.
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense, in violazione degli art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →, il professionista che non dia corso al mandato ricevuto, ometta di informare il cliente sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al CDO sul suo comportamento (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 18 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 62
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso – Rinuncia – Improcedibilità.
A seguito della rinuncia all’impugnativa proposta, il giudizio di appello diviene improcedibile, con l’effetto della sopravvenuta inammissibilità del ricorso e della conseguente definitività della decisione sanzionatoria impugnata dal ricorrente. (Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso avverso decisione C.d.O. Brescia, 20 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 61
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Rilascio del certificato di compiuta pratica – Cancellazione dal registro dei praticanti – Esclusione.
L’art. 14 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che disciplina le ipotesi in cui può essere pronunciata la cancellazione dal registro dei praticanti, non contempla l’ipotesi dell’avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica al termine del periodo previsto dall’art. 17 co. 1, n. 5 del R.D.L. n. 1578/1933, che individua soltanto il termine minimo di “almeno due anni consecutivi”, senza peraltro fissare limiti temporali massimi per il compimento della pratica ed il correlativo necessario mantenimento dell’iscrizione nel predetto registro. Ne consegue che, in difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo, a nulla rilevando l’avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 29 aprile 2004 ed accoglie il ricorso avverso deliberazione stesso C.d.O., 6 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 60
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Revoca dell’autorizzazione al patrocinio.
La disciplina nazionale che prevede una limitazione temporale dell’esercizio del patrocinio non si pone in contrasto con l’art. 49 del Trattato CE, non avendo essa l’effetto di restringere la libertà di prestazione dell’attività forense nell’ambito dei paesi della Comunità europea, bensì quello di garantire che l’esercizio della professione forense abbia luogo unicamente da parte di professionisti a ciò abilitati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 29 aprile 2004 ed accoglie il ricorso avverso deliberazione stesso C.d.O., 6 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 60
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata.
Pone in essere un comportamento gravemente lesivo dei doveri di lealtà, dignità e decoro, come tale idoneo ad escludere il possesso del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” di cui all’art. 17, co.1, numero 3, della legge professionale, chi, con studiata tempistica, rende di problematico accertamento le situazioni d’effettiva incompatibilità, solo formalmente ed apparentemente rimuovendole e, in violazione della norma, di fatto esercita, pur in situazione d’incompatibilità, mettendo a rischio gli interessi affidatigli dalla clientela e tale incompatibilità tace al proprio Consiglio dell’Ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 19 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 59