Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di presenziare ad una udienza senza averne avuto istruzioni o autorizzazioni dal cliente, causando l’estinzione della causa e omettendo successivamente di darne notizia al cliente. (Nella specie è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura in luogo della più lieve sanzione dell’avvertimento al professionista che è stato ritenuto responsabile di un addebito per il quale era stato invece prosciolto dal consiglio dell’ordine territoriale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 26 marzo 2007, n. 24