Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 7 ottobre 2005).
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Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Cancellazione dall’elenco per decorso del termine – Omessa audizione – Legittimità.
La cancellazione del praticante dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex lege e può essere assunto senza la preventiva audizione del professionista interessato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 116
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Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Cancellazione dal registro dei praticanti per decorso del termine di sei anni – Inimpugnabilità.
Il provvedimento con cui il C.d.O. dispone la cancellazione del praticante dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio non è impugnabile sia perché non rientrante nell’elenco tassativamente previsto, ex r.d.l.. n. 1578/33, degli atti soggetti ad impugnazione davanti al C.N.F. e sia perché tale delibera è atto dovuto e ha mera funzione di accertamento della decorrenza del termine di sei anni previsto dalla legge per l’esercizio del patrocinio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 116
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Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Cancellazione dall’elenco per decorso del termine – Omessa audizione – Legittimità.
La cancellazione del praticante dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex lege e può essere assunto senza la preventiva audizione del professionista interessato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
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Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Cancellazione dal registro dei praticanti per decorso del termine di sei anni – Inimpugnabilità.
Il provvedimento con cui il C.d.O. dispone la cancellazione del praticante dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio non è impugnabile sia perché non rientrante nell’elenco tassativamente previsto, ex r.d.l.. n. 1578/33, degli atti soggetti ad impugnazione davanti al C.N.F. e sia perché tale delibera è atto dovuto e ha mera funzione di accertamento della decorrenza del termine di sei anni previsto dalla legge per l’esercizio del patrocinio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso per revocazione presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 27/34) perchè non iscritto all’albo speciale in quanto sospeso e che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 aprile 2004).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto perchè tardivo (ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 7 giugno 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Cricrì), sentenza del 19 ottobre 2007, n. 143
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto perchè tardivo (ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 3 marzo 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 21 settembre 2007, n. 119
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto perchè tardivo (ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 21 settembre 2007, n. 112
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Attività contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, di cui aveva curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di utilizzare informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. Infatti la norma che disciplina il conflitto di interessi e che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale è volta ad assicurare che il mandato professionale possa essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza e garantire che il rapporto fiduciario e il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere incrinato da successivi incarichi professionali assunti dallo stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 agosto 2005).