In presenza di un quadro probatorio insufficiente, va esclusa la responsabilità disciplinare dell’incolpata laddove essa sia fondata prevalentemente sulle dichiarazioni dell’esponente, in un contesto del tutto particolare e contraddittorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 11 maggio 2007). Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 185