Devono ritenersi sconvenienti ed offensive, nonché incompatibili con i doveri di correttezza e di colleganza, le espressioni utilizzate nei confronti di un collega, pur quando quest’ultimo abbia usato un tono irriguardoso verso un collega anziano e colpito da una gravissima malattia, atteso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 20 can. I c.d.f. la provocazione non potrebbe escludere l’infrazione alla regola deontologica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 2 marzo 2007).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 20 Dicembre 2008 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 02 Marzo 2007