Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.

Devono ritenersi sconvenienti ed offensive, nonché incompatibili con i doveri di correttezza e di colleganza, le espressioni utilizzate nei confronti di un collega, pur quando quest’ultimo abbia usato un tono irriguardoso verso un collega anziano e colpito da una gravissima malattia, atteso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 20 can. I c.d.f. la provocazione non potrebbe escludere l’infrazione alla regola deontologica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 2 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 20 Dicembre 2008 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 02 Marzo 2007