Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che a seguito della morte del testatore, in violazione della disciplina posta dall’art. 620 c.c., ometta di consegnare ad un notaio per la pubblicazione le schede testamentarie detenute, giacchè tale norma, nel prevedere un siffatto obbligo, non consente al depositario di esimersi dalla pubblicazione dei testamenti sul presupposto di una sua valutazione in ordine alla loro eventuale intervenuta revoca per disposizioni successive. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Rilevanza – Esclusione.
Va esclusa la disapplicazione della legge n. 339/2003, e con essa l’invalidità della delibera di cancellazione adottata dall’Albo degli Avvocati in applicazione della citata normativa, per asserito contrasto della stessa legge con i principi di uguaglianza e di proporzionalità delineati dall’art. 5 comma 3 TCE. La legge n. 339/03 non viola il principio di proporzionalità enunciato dall’art. 5 TCE, poiché la restaurata incompatibilità per il tramite della citata disciplina non mira ad elidere soltanto possibili specifici conflitti di interesse, ma piuttosto un permanente stato di confusione tra l’interesse di una singola amministrazione pubblica (e, quindi, complessivamente l’interesse pubblico perseguito) e quello del soggetto estraneo alla P.A. che si affida come cliente all’avvocato, il quale deve anteporre quell’interesse ad ogni altro (anche al proprio). Ne consegue che la soluzione di non lasciare al Giudice disciplinare del caso singolo la valutazione ex post, ma di elidere il conflitto in radice mediante la sanzione della incompatibilità, si appalesa senz’altro proporzionata all’alto scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 18 giugno 2010, n. 36
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Principi di uguaglianza e di proporzionalità – Violazione – Esclusione.
Il giudizio introdotto innanzi al C.N.F. dall’avvocato dipendente pubblico part-time, che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03, non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e, dunque, meramente astratta) nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 18 giugno 2010, n. 36
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia ex art. 234 TCE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. – Esclusione.
Il giudizio introdotto innanzi al C.N.F. dall’avvocato dipendente pubblico part-time, che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03, non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e, dunque, meramente astratta) nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 18 giugno 2010, n. 36
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Avvocato – Norme deontologiche – Incompatibilità ex art. 3 co. 1 R.d.l. n. 1578/33- Amministratore di s.r.l. – Poteri di gestione e rappresentanza – Rilevanza – Illecito deontologico – Sussistenza – Inattività della società – Irrilevanza.
Conformemente alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 3 co. 1 R.d.l. n. 1578/33, il quale statuisce la incompatibilità dell’esercizio della professione con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, l’attività incompatibile non va riferita al concreto compimento di atti di commercio, ma al profilo soggettivo della carica rivestita (nella specie di amministratore di una s.r.l.) che comporta l’idoneità a compiere tali atti, profilo al quale, pertanto, deve essere riferito il carattere di effettività dei poteri di gestione o di rappresentanza. Va conseguentemente esclusa ogni rilevanza, nel senso di escludere l’incompatibilità, alla condizione di inattività nella quale eventualmente versi la società, trattandosi di condizione effimera, priva di stabilità poiché soggetta a condizioni di mercato, che non priva la società della sua qualità di impresa, nè la sottrae agli adempimenti e ai controlli previsti dalla legge, e che pertanto è da ritenere meramente contingente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca del mandato – Dovere di formalizzare la revoca all’udienza successiva – Sussistenza – Mancata comparizione – Illecito deontologico – Sussistenza.
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, a seguito dell’avvenuta revoca del mandato, ometta di comparire in giudizio alla successiva udienza senza formalizzare a verbale né la stessa revoca né la sua sostituzione con altro difensore, ponendo in essere pertanto un comportamento incompatibile con i doveri di diligenza e correttezza inerenti al mandato. Il difensore revocato, invero, lungi dal potersi ritenere legittimato a disinteressarsi dal successivo corso del giudizio, deve dare atto della revoca nel verbale di udienza al fine di rendere consapevoli il giudice e le controparti di un evento che influisce sulle vicende processuali, ed ha altresì il dovere di accertare che nel giudizio intervenga il legale che l’ha sostituito e di avvertire la parte che non compirà ulteriori attività, tanto più quando la nomina del difensore avvenga nell’ambito del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di diligenza, lealtà e correttezza – Ammissione al gratuito patrocinio per l’esercizio di azione giudiziaria – Esercizio di diversa azione – Illecito deontologico – Sussistenza – Procura alle liti rilasciata a margine dell’atto di citazione – Irrilevanza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che agisca in giudizio per una causa diversa da quella per la quale il cliente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine deve ritenersi irrilevante la sottoscrizione apposta dal cliente stesso sulla procura alle liti rilasciata a margine e non in calce all’atto di citazione, poiché quest’ultima non implica la conoscenza dei contenuti dell’atto, né la possibilità della parte di valutare adeguatamente le scelte tecnico-processuali dell’avvocato per le note asimmetrie informative che caratterizzano nella generalità dei casi il rapporto professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Silenzio – Diritto di difesa – Rilevanza – Art. 24, I e II canone, c.d.f. – Differenza.
Le ipotesi contemplate dai primi due canoni dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, ancorché entrambe palesemente riferite all’avvocato nei cui confronti sia stata sollevata una questione disciplinare, ne distinguono tuttavia la posizione in relazione alle diverse fasi procedimentali nelle quali si svolge l’obbligo dell’iscritto di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali di tale organismo pubblico osservando il dovere di verità. Allorquando sia stato aperto il procedimento disciplinare, il rapporto con il Consiglio è definito dalla posizione e dai connessi diritti di incolpato, e non sussistono esigenze di informative o chiarimenti preliminari diretti a stabilire la sussistenza di elementi che eventualmente giustifichino l’apertura di un procedimento, essendo questa già deliberata, sicché il silenzio, in tal caso, costituisce forma di esercizio del diritto costituzionale di difesa nel processo e non costituisce illecito autonomo, configurandosi il diritto di difesa quale limite al dovere di collaborare. Nel II canone, al contrario, l’avvocato nei cui confronti è presentato un esposto, da un lato ha l’obbligo (oltre al diritto) di chiarire il suo comportamento nei confronti del reclamante, e dall’altro ha il dovere di fornire al Consiglio, investito con l’esposto del dovere di valutare la sussistenza delle condizioni per aprire un procedimento, elementi che consentano ad esso il pieno e corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali che tutelano prioritariamente un interesse pubblico. Tale fase preliminare, non prevista dalla legge, costituisce regola che trova la fonte nel diritto vivente formatosi nella giurisprudenza disciplinare ed il profilo in esame si ricollega al dovere dell’avvocato sancito dall’art. 7 can. II c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, riferibile alla responsabilità sociale dell’appartenente ad un ordine che, come quello forense, esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso a mezzo posta – Spedizione entro il termine di venti giorni dalla notifica della decisione – Deposito tardivo – Inammissibilità – Termine ex art. 59, comma 1, R.D. n. 37/34 – Natura – Decadenziale – Equivalenza tra spedizione e ricezione – Esclusione.
In difetto di una espressa previsione di legge che sancisca la tempestività della presentazione del ricorso per il solo fatto del compimento entro il termine decadenziale delle operazioni di trasmissione (quando questa non si traduca nella consegna manuale presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la decisione) ed a prescindere dalla effettiva ricezione dell’atto entro quel termine, gli altri modi alternativi di inoltro del ricorso, per quanto legittimi, si accompagnano al rischio, gravante sull’interessato, di una ricezione oltre il termine decadenziale. E trattandosi di decadenza, quest’ultima non opera solo se entro il termine previsto ex art. 59, comma 1, R.D. n. 37/34 sia compiuta l’attività tipizzata dalla legge, la quale consiste proprio nel deposito dell’atto, mentre la sua spedizione a mezzo posta costituisce attività meramente strumentale ad ottenere tale risultato. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta il ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata e nella specie pervenuto al C.d.O. otto giorni dopo, restando preclusa all’interprete, in mancanza di un’espressa previsione normativa, la possibilità di variare il corso della decadenza stabilendo un’equivalenza funzionali tra spedizione e ricezione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di evitare incompatibilità – Rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura – Criteri di valutazione.
E’ configurabile la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, versando in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense per il fatto di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato retribuito a tempo parziale con una società cooperativa, domandi l’iscrizione all’Albo e successivamente eserciti l’attività professionale, così permanendo nella suddetta condizione per lungo tempo e fino all’intervento autoritativo della Cassa forense, che solo abbia costituito la fonte del ravvedimento operoso del ricorrente. Tuttavia, ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi alla giovane età ed inesperienza dell’incolpato, all’assenza di precedenti disciplinari ed alla circostanza dell’essere stata la condizione di incompatibilità rimossa, seppur tardivamente, prima dell’avvio formale del procedimento disciplinare. (Nella specie, il Consiglio Nazionale ha sostituito alla irrogata sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due quella più tenue della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 ottobre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 33